Voluntary disclosure, ancora un freno alla convenienza

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Una spada di Damocle sui commercialisti: con la nota 2296773 del 9 gennaio 2015, pubblicata sul sito il 12 gennaio scorso, il Mef – dipartimento del Tesoro – ha chiarito che l'approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal dlgs 231/2007 ai fini del contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo.

Pertanto, resta immutato l’obbligo per i professionisti di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l’obbligo di identificazione del titolare effettivo e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, se non vogliono incorrere nelle sanzioni.

Ciò comporterà, dal momento che è possibile per l'Agenzia incrociare i dati della voluntary con quelli dell'Uif, che i professionisti che assisteranno chi vuole “rientrare” dovranno segnalare comunque l'operazione sospetta di riciclaggio e informare il cliente della stessa segnalazione.

Dal canto suo il cliente dovrà decidere se collaborare, a fronte della bonifica fiscale, contributiva e penale anche se il suo nominativo finirà all'Uif, alla GdF o alla Direzione investigativa antimafia.
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