Vigilanza ridefinita per chi fa il tirocinio

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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha deciso di organizzare la gestione del rapporto di praticantato alla luce della legge comunitaria 526/1996, che equipara il domicilio professionale alla responsabilità anagrafica. La circolare n. 1005 del 30 luglio specifica che il controllo e la verifica del periodo di praticantato svolta da chi vuole accedere alla professione di consulente del lavoro spetta al Consiglio provinciale dell’Ordine competente in base al luogo dove è situato lo studio del professionista che ha accolto il praticante. Il praticantato può essere svolto anche presso un avvocato, un dottore commercialista o un ragioniere – oltre che presso lo studio di un consulente – a condizione che questi professionisti abbiano comunicato da almeno tre anni alla Dpl di svolgere attività in materia di lavoro.
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