Tutela collettiva sull’anatocismo

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Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2491 del 29 maggio 2006, accogliendo un’istanza di Adiconsum contro il Banco di Sicilia nella quale si attribuiva un carattere vessatorio alla clausola “anatocistica” con la quale la banca applica sui conti correnti, per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, stabilisce che la clausola “anatocistica” è vessatoria e che il comportamento della banca di rifiutarsi costantemente ed immotivatamente di restituire gli interessi anatocistici al correntista che ne faccia richiesta costituisce “condotta antigiuridica lesiva dei diritti dei consumatori”. La richiesta di restituzione degli interessi anatocistici può, dunque, essere respinta non già con la motivazione dell’efficacia della clausola (motivazione infondata), ma solo per eventuali eccezioni come quelle di prescrizione del diritto, di giudicato o compensazione. Il Tribunale fissa in 516 euro per ogni giorno di ritardo della restituzione (trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza), la sanzione del mancato adempimento all’ordine di interrompere il comportamento lesivo citato. Il pagamento dovrà essere versato nelle casse dello Stato, nello specifico nel Fondo presso il ministero delle Attività produttive per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

Intanto, dal presidente dell’Antitrust, Catricalà, arriva un messaggio di richiesta di intervento del Governo per l’abolizione della norma – contenuta nell'articolo 118 del Testo unico della finanza - che consente alle banche di modificare unilateralmente i contratti senza informare i clienti, ma solo con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Contro l’anatocismo rimborsi sprint – Ciccia

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