Obblighi della clientela semplificati

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Il ministero dell’Economia, con circolare del 17 dicembre 2008, nel rispondere ai quesiti nell’ambito dell’antiriciclaggio precisa che gli studi professionali e gli intermediari finanziari non dovranno inviare le comunicazioni a tappeto ai propri clienti per adempiere all’indicazione di previa valutazione del rischio presente con le procedure di adeguata verifica. La valutazione “dovrà aver luogo nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale, in occasione del primo contatto utile con i clienti”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 – Obblighi della clientela semplificati – Bartelli

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