Notai meno vincolati nella sede secondaria

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Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 19927 del 18 luglio 2008), non costituisce illecita concorrenza nei confronti degli altri professionisti, l'omessa comunicazione, da parte di un notaio, dell'apertura di un ufficio secondario. La vicenda aveva visto coinvolta una professionista, sottoposta a procedimento disciplinare dall'Ordine dei notai di Torino, in quanto, con la mancata comunicazione dell'apertura di una nuova sede, avrebbe ostacolato l'attività di vigilanza e controllo di competenza del Consiglio. Si era asserito, inoltre, che il notaio aveva posto in essere una pubblicità invasiva e scorretta, in contrasto con il codice deontologico. Dopo che il Tribunale di Torino aveva annullato la censura dell'Ordine, era stato attivato ricorso in Cassazione. La suprema Corte si è così espressa in termini di elasticità nell'apertura di sedi notarili secondarie, sia in considerazione delle recenti innovazioni di deontologia notarile, sia facendo riferimento ad un'ordinanza del Tar Firenze (n. 1152/2007) che aveva qualificato come esorbitante la restrizione di concorrenza prevista per i notai. Inoltre, la Cassazione ha escluso che la condotta del notaio, posta in essere al fine di segnalare ad altri professionisti l'apertura della nuova sede, costituisse comportamento deontologicamente scorretto. Con la pronuncia, i giudici di legittimità hanno precisato anche che, al fine dell'accertamento di comportamenti illeciti commessi dai professionisti, è necessario che le prove vengano raccolte in contraddittorio tra le parti e non attraverso modalità di indagine lesive del diritto di difesa, come costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Si precisa come il procedimento disciplinare, che ha natura amministrativa e non giurisdizionale, debba comunque rispettare garanzie minime e la dignità e decoro del professionista; conseguentemente, tutte le informazioni raccolte dal Consiglio a mezzo del telefono sono state definite irrituali e prive di rilevanza probatoria.

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