Lo studio è responsabile per attività non riservate
Autore: eDotto
Pubblicato il 18 novembre 2008
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La Cassazione civile, con sentenza 25735 del 24 ottobre 2008, ha accolto le istanze avanzate da un contribuente che si era rivolto ad uno studio professionale non correttamente costituito.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno precisato che, mentre la redazione di un ricorso tributario deve ritenersi attività protetta e riservata solo a soggetti abilitati, gli atti successivi, come la consegna e il deposito del ricorso, sono attività libere ed esplicabili da chiunque.
In ogni caso, anche uno studio professionale non costituito secondo i requisiti della legge 1815/1939, è, comunque, responsabile per le attività non protette affidategli.
Secondo la Corte, infatti, per il principio dell'apparenza del diritto, deve essere tutelato l'affidamento incolpevole del cliente che abbia ritenuto lo studio associato - nella cui ragione sociale era presente il titolo professionale di ragioniere - come autorizzato ad espletare l'incarico affidatogli.
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