Il segreto professionale non tutela contro la falsa deposizione
Pubblicato il 10 marzo 2009
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La Cassazione, con sentenza n. 9866 del 4 marzo 2009, ha accolto il reclamo avanzato dalla Corte d'appello di Milano contro l'assoluzione dall'accusa di falsa testimonianza di un avvocato che, chiamato a testimoniare in un processo civile, aveva mentito per difendere una cliente, invece di astenersi. I giudici di merito avevano archiviato le accuse in quanto il professionista non era stato avvisato dal giudice della sua facoltà di astenersi; tuttavia, per i giudici di legittimità, “l'esimente di cui all'art. 384 c.p. nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o testimonianza, non si applica ai soggetti indicati nell'art. 200 c.p.p. - i professionisti in genere - ai quali è invece applicabile l'esimente nell'ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria”.
- ItaliaOggi, p. 26 – Condanna a chi giura il falso per difendere un cliente
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