Il “730” chiede l’assicurazione ai professionisti

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Nell’articolo 22 del decreto ministeriale 164/99 è statuito che il professionista che presta assistenza fiscale – elaborando e trasmettendo i modelli 730 – deve avere una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro, per la copertura totale dei danni subiti dal contribuente per gli eventuali errori nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale. L’agenzia delle Entrate, con la nota del 30 luglio 2003, protocollo n. 3/4/117874/03, ha spiegato che detta tutela deve essere sempre riscontrabile, non deve contenere franchigie rispetto al rimborso integrale (quindi il massimale della polizza deve essere proporzionato al numero di visti di conformità ed al numero di clienti assistiti) e, infine, non deve essere prevista la formula “claim made” (per la quale non sono garantite le richieste di risarcimento che vengono avanzate dopo la scadenza della polizza ma che riguardano il periodo sotto copertura dell’assicurazione stessa). Nella circolare 13/E/06, l’Agenzia chiarisce che nell’ipotesi che un professionista abilitato operi assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale - articolo 5, comma 3, lettera c, del Tuir – la polizza potrà essere stipulata sia dal professionista che dallo studio, per l’attività svolta dai singoli iscritti all’Albo. Per chi avesse già una polizza con massimale adeguato, la potrà utilizzare inserendo un’appendice che garantisca un risarcimento di eventuali danni per errori nell’elaborazione e nella presentazione del modello semplificato.  

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