Forum Cndcec, procedure privacy e antiriciclaggio
Pubblicato il 27 settembre 2018
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Il 2° Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, organizzato da ItaliaOggi, ha vissuto la giornata conclusiva con la tavola rotonda sugli adempimenti privacy.
Il quadro delle normative - regolamento Ue 2016/679 (valido dal 25 maggio 2018); codice della privacy italiano (dlgs 196/2003); decreto legislativo 101/2018 (in vigore dal 19 settembre 2018) - porta a due strade per disciplinare il rapporto cliente-commercialista:
- il professionista come titolare del trattamento;
- il professionista come responsabile del trattamento.
Obbligo di nomina di un Dpo: il dato dimensionale è il criterio distintivo
Dal Garante della privacy, intervenuto al Forum, l'indicazione di massima. Lo studio singolo non deve nominare il Dpo (responsabile della protezione dei dati).
Sul punto si è distinto il caso in cui lo studio professionale lavori con persone giuridiche, allora non deve essere nominato un Dpo. Ma se lo studio lavora con persone fisiche, allora bisogna valutare la necessità di nominare un Dpo (specialmente le grandi aziende).
In tale ambito si auspica una linea guida o una regola deontologica, che scenda più in concreto e individui soglie più certe.
Dalla discussione è emerso che il professionista ha le competenze per essere nominato Dpo, ma deve stare attento a non essere coinvolto in processi decisionali del cliente: il Dpo deve mantenere una posizione di terzietà, in quanto incaricato di compiti di sorveglianza sul titolare del trattamento.
Quanto ai commercialisti che fanno parte di organi di vigilanza (Odv), spiegano i tecnici della Privacy, è tale organo che deve essere considerato titolare del trattamento, mentre i suoi componenti agiscono in rappresentanza dell'Odv.
Documento antiriciclaggio negli studi professionali per l'autovalutazione del rischio
Oltre a quello sulla privacy i professionisti tenuti agli obblighi antiriciclaggio (notai, avvocati, dottori commercialisti e consulenti del lavoro) si dovranno dotare di una procedura documentata, tracciata e in cui si conservi la formalizzazione degli adempimenti, per l'autovalutazione del rischio.
Nel documento si terrà conto della dimensione delle strutture e del tipo di attività portata avanti.
Durante la tavola rotonda “Adempimenti antiriciclaggio”, Roberto Ciciani, direttore del ministero dell'Economia per le tematiche antiriciclaggio ha annunciato che il lavoro sulle linee guida degli organismi di autoregolamentazione (consigli nazionali degli ordini professionali) è all'esame del consiglio di sicurezza finanziaria: “stiamo ultimando la seconda analisi di valutazione dei rischi, c'è un cambio di prospettiva: si passa da un rischio inerente l'attività astratta a quello inerente un rischio specifico proprio per arrivare alla valutazione di quello che è il rischio effettivo”.
Sulle difficoltà applicative Raffaele Marcello, consigliere nazionale dell'Ordine dei commercialisti con delega ai sistemi di controllo, lancia un monito: “Nell'opera di mappatura, l'attività del collegio sindacale non può essere equiparata a quello del revisore legale e di conseguenza ci dovrebbe essere un perimetro degli obblighi antiriciclaggio diverso”.
- eDotto.com - Edicola del 26 settembre 2018 - Cndcec. 2° Forum nazionale: fatturazione elettronica ed equo compenso - G. Lupoi
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