Equity crowdfunding, il Cndcec propone l'Advisor/Attestatore per la verifica dei rischi
Pubblicato il 31 agosto 2017
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Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha inviato alla Consob, nell’ambito della consultazione sulla revisione del regolamento relativo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, un documento che evidenzia la necessità di introdurre apposite figure professionali – Advisor/Attestatore - che assumano un ruolo di garanzia per la verifica dei rischi connessi alle offerte di equity crowdfunding.
Il soggetto iscritto alla sezione A all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sarebbe il professionista adatto al ruolo.
Favorire investimenti il più possibile consapevoli
“La legge di Bilancio 2017 – si legge - ha introdotto importanti novità in materia di crowdfunding, estendendo la relativa disciplina contenuta nel TUF, precedentemente limitata alle start-up ed alle PMI innovative, a tutte le piccole e medie imprese (PMI). Considerando la particolarità dello strumento dell’equity crowdfunding, che rappresenta un investimento in capitale di rischio, e in relazione al fatto che le PMI rappresentano entità economiche che operano sul mercato da uno o più anni, con una propria storia fatta di risultati (bilanci approvati e depositati, eventuali contenziosi fiscali, ecc.), sarebbe opportuno integrare l’Allegato 3 al Regolamento CONSOB 18592, Delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 con delle sezioni che diano evidenza dell’intervento di apposite figure professionali nella verifica dei rischi connessi alle offerte di equity”.
Nel documento si propone inoltre di estendere l’operatività dei gestori dei portali on line anche a operazioni con capitale di debito (ad esempio mini bond, cambiali finanziarie, obbligazioni, ecc).
Formazione professionale
Con un altro documento, inviato nell’ambito della consultazione sulle “Modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle Competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)”, il Consiglio nazionale chiede di includere anche “i Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa in materia contabile, fiscale e finanziaria” tra i soggetti terzi di cui l’intermediario potrebbe avvalersi per organizzare corsi di formazione professionale.
- eDotto.com - Edicola del 2 gennaio 2017 - Crowdfunding Pmi equity based - G. Lupoi
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