Decreto banche, osservazioni dal Cndcec
Pubblicato il 29 settembre 2017
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Il Cndcec invia le osservazioni chieste, attraverso pubblica consultazione, in merito al testo dello schema di decreto Mef su requisiti e criteri di idoneità per lo svolgimento degli incarichi degli esponenti aziendali delle banche e intermediari finanziari (ex art. 26 del Dlgs 385/93 – TUB - come modificato dal decreto n. 72 del 12 maggio 2015).
Pur apprezzando la struttura del documento e l’esatta individuazione di requisiti di indipendenza, di professionalità degli esponenti nonché la fissazione di criteri volti al monitoraggio e alla valutazione dei medesimi da parte degli organi competenti, sollevano le necessità che:
- siano fissati più requisiti di professionalità per gli esponenti di Confidi, introducendo le competenze;
- non siano considerati, ai fini della valutazione della correttezza degli esponenti aziendali, l’assunzione di incarichi in procedure concorsuali, così come la ricorrenza di indagini o di procedimenti penali in corso;
- siano ammessi al collegio sindacale anche i non iscritti al Registro dei revisori legali, se iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, funzioni di controllo presso enti di interesse pubblico o attività professionale in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.
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