Commercialisti, regole formazione e tirocinio
Pubblicato il 21 aprile 2016
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Sono state dettate le regole per svolgere il tirocinio con corsi di formazione.
Con nota informativa n. 53 del 20 aprile 2016, il Cndcec diffonde il regolamento del tirocinio tramite corso di formazione professionale, ai sensi dall'articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Il Regolamento riportato è stato già pubblicato il 15 aprile 2016 sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
Il decreto citato prevede la possibilità per i tirocinanti di svolgere un semestre di tirocinio con profitto tramite corso di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo studio. La possibilità sarà data non prima del 2017.
Al Consiglio nazionale era demandata la definizione delle modalità. Questa è una novità importante, perché attribuisce agli Ordini territoriali una competenza specifica, in virtù della quale sono tenuti a predisporre, da soli o in collaborazione con gli altri, un’offerta formativa.
A tal proposito, il Consiglio chiarisce che le richieste di istituzione dei corsi dovranno pervenire, dagli Ordini, entro quattro mesi dall’invio dell’Informativa del 19 aprile 2016, in modo da poterle esaminare e poi trasmettere la documentazione al Ministero.
Nell'Allegato 2 all'informativa sono fornite utili schede di lettura
Alcuni punti:
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in accordo con il dominus il tirocinante potrà, compatibilmente con gli orari del corso, continuare a frequentare lo studio;
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non sono permessi corsi in modalità e-learning;
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nei sei mesi dovranno essere svolte un totale di almeno 350 ore;
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le materia trattate sarannp quelle oggetto dell’esame di Stato, comprese le materie della IV prova prevista per l’abilitazione come revisore legale dei conti.
- eDotto.com - Edicola del 15 aprile 2016 - Ugdcec a congresso: anticipazioni decreto revisori - G. Lupoi
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