Cndcec: riforma dell’Ordinamento professionale, contributi dagli iscritti
Pubblicato il 01 giugno 2018
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Un confronto democratico senza precedenti quello promosso dal vertice del Cndcec: ampia condivisione sulle proposte di interventi “tecnici” di manutenzione e adeguamento del dlgs 139/2005 (ordinamento professionale), elaborati tenendo conto dell’esperienza dei primi 10 anni di vigenza dell’Ordinamento professionale.
Incompatibilità con l’attività d’impresa e competenze
Incompatibilità con l’attività d’impresa e competenze sono oggetto di revisione nella proposta del Cncdec di riforma della legge istitutiva della professione, il Dlgs 139/2005. L’informativa n. 45/2018 agli Ordini territoriali contiene il testo sulle possibili modifiche alla disciplina.
“Sulle incompatibilità...abbiamo allargato le maglie”, spiega Miani, presidente Cndcec: “L’idea è quella di disciplinare in maniera precisa solo quelle situazioni che possono arrecare danno all’immagine della professione. Ad esempio, essere soci illimitatamente responsabili di una società può comportare il fallimento e, ovviamente, se a fallire è un commercialista questo ci crea un danno. Per il resto, ci saranno meno restrizioni, i professionisti, considerando anche il momento di difficoltà economica, potranno svolgere altre attività ma sempre nel rispetto delle nostre norme deontologiche. Quanto alle competenze, anche qui c’è stato un allargamento, includendo le competenze che si sono sviluppate in questi dieci anni e quelle che presumiamo si possano sviluppare in futuro”.
La piattaforma di proposte vedrà la partecipazione degli iscritti
Gli Ordini territoriali sono chiamati a presentare eventuali osservazioni, entro il 24 giugno 2018, sulla piattaforma di proposte definita e la prossima Assemblea dei Presidenti, fissata al 4 luglio 2018 a Roma, sarà aperta a tutti gli iscritti.
Riforma necessaria
Il presidente Miani parla di riforma necessaria e spiega che le norme attuali sono incentrate sulla fusione tra commercialisti e ragionieri, con la costituzione dei due albi e la definizione del periodo transitorio: bisognava rimettere in discussione il tema.
Rappresentanze territoriali e Consiglio
Tra le proposte, la riduzione del numero dei Consiglieri nazionali e, per il territorio: la creazione dei coordinamenti che svolgano servizi centralizzati in determinati ambiti, il decentramento di alcune funzioni, l’accorpamento degli Ordini più piccoli.
Esame di Stato senza terza prova
Le ipotesi di modifica in materia di tirocinio ed esame di Stato, per riallinearlo a quello dei revisori, sono:
- l’ampliamento della durata del tirocinio a tre anni (dai 18 mesi attuali), di cui due da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica;
- l’eliminazione della terza prova dell’esame di Stato e la sostituzione con quella in materia di revisione prevista dal DM 63/2016.
Obiettivo è quello di eliminare la quarta prova aggiuntiva introdotta ai fini dell’equipollenza con i revisori legali.
Società e/o associazioni tra commercialisti
Le società e/o associazioni tra commercialisti seguono il tracciato della professione forense, Miani spiega: “Noi in questo momento abbiamo le società tra professionisti, che però non decollano perché hanno diversi punti da chiarire, come il regime fiscale per esempio. Abbiamo perciò deciso di disciplinare le società tra commercialisti per accelerare i tempi, se poi le Stp troveranno una normativa chiara le “Stc” potranno rientravi”.
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