Antiriciclaggio con polveri bagnate

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Fino al 29 aprile 2008 ai sensi della legge n. 197/91 il trasferimento di denaro in contante in unica soluzione era vietato per somme superiori alle 12.500 euro ed entro la medesima soglia erano ammissibili sia il libero trasferimento tramite girata degli assegni postali e bancari, sia la trasferibilità degli assegni circolari; dal 30 aprile il dlgs n. 231/07 aveva poi abbassato la soglia a 5.000 euro, mentre con il recente Dl n. 112/2008 (pubblicato il 25 giugno), sono state ripristinate le vecchie soglie per il libero trasferimento. In considerazione di ciò, sembra verosimile affermare che le infrazioni commesse dal 30 aprile al 24 giugno 2008, in materia di circolazione degli assegni e di trasferimento di contante ultrasoglia, non saranno punibili né per chi le abbia commesse, né per i professionisti che non le abbiano comunicate, in virtù del principio del favor rei, principio della legge penale più favorevole sopravvenuta dopo la commissione dell'illecito che trova applicazione, secondo l'unanime dottrina, anche nelle disposizioni a carattere amministrativo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Antiriciclaggio con polveri bagnate – De Angelis

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