Antiriciclaggio Cndcec e CNF sul controllo da parte degli Ordini
Pubblicato il 05 dicembre 2017
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La nota informativa n. 68/2017, redatta dal Cndcec e condivisa con il Consiglio nazionale forense in un percorso comune di riflessione, fornisce precisazioni in merito al Dlgs 90/2017 che reca la nuova normativa antiriciclaggio (dalla IV direttiva antiriciclaggio).
Nello specifico, si spiegano gli obblighi di promozione e controllo a carico degli ordini professionali.
È opportuno, indica il Cndcec, che i Consigli degli Ordini incrementino nei propri programmi di formazione continua obbligatoria l’offerta formativa e culturale in materia di antiriciclaggio.
Circa i contorni della funzione di controllo dell’osservanza degli obblighi, si rileva che agli Ordini professionali non sono riconosciuti nuovi specifici poteri ispettivi e/o di acquisizione di informazioni nei confronti dei propri iscritti.
Ma sul punto è richiamato l'ordinamento vigente, su principi e modalità.
In calce all'informativa, nel ricordare che gli Organismi di autoregolamentazione devono inviare al Comitato di sicurezza finanziaria - entro il 30 marzo di ogni anno - i dati statistici e le informazioni sulle attività svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo, si spiega che gli Ordini territoriali possono limitarsi a trasmettere al Cndcec le informazioni da questo richieste in tempo utile per effettuare la citata comunicazione.
- eDotto.com - Edicola del 10 novembre 2017 - CNDCEC in audizione, Carta di identità elettronica inutile ulteriore onere ai fini antiriciclaggio - A. Lupoi
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