Albi, veto valido alla pubblicità
Pubblicato il 12 aprile 2008
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La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza depositata il 13 marzo 2008 in merito alla causa C-446/85 decreta che non viola le regole di concorrenza l’intervento di un organo dello Stato che stabilisce le tariffe per le prestazioni professionali. Dunque, il divieto di pubblicità per i professionisti non è una violazione della normativa comunitaria antitrust poiché è dettato dallo Stato e non da operatori privati o da associazioni di imprese.
Sempre nel campo dei professionisti si segnala una sentenza del Consiglio di Stato francese resa il 10 aprile 2008 con cui la giurisprudenza francese si allinea all’orientamento della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte costituzionale belga. La sentenza entra nel merito del campo d’applicazione della II direttiva antiriciclaggio nell’attività professionale forense e chiarisce che la consulenza giuridica resta soggetta al segreto professionale. Dunque, la normativa antiriciclaggio si deve limitare ai casi tassativamente elencati.
- ItaliaOggi, p. 34 – L’avvocato escluso dall’antiriciclaggio - Alberici
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