Al Lavoro le sanzioni per il sommerso
Pubblicato il 31 maggio 2007
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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35 diffusa ieri, ha chiarito che dal 12 agosto 2006 le sanzioni previste dal decreto legge 12/2002 per l’utilizzo di lavoratori irregolari saranno irrogate dalle direzioni provinciali del Lavoro. La svolta riguarda anche le irregolarità constatate prima del 12 agosto 2006, mentre per le sanzioni irrogate prima delle modifiche introdotte dalla legge 248/06, di conversione del Dl 223/06, l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate resta competenza dell’Agenzia. Nella circolare si ricorda che, dalla data di entrata in vigore della legge 248/06, viene meno la determinazione della sanzione in misura proporzionale. La sanzione è stata sostituita da una somma che varia da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo. Inoltre, sono state aumentate notevolmente le sanzioni civili sulle omissioni contributive connesse all’utilizzo di lavoratori irregolari, soprattutto se di breve durata. Per le controversie relative alle sanzioni irrogate dalle direzioni provinciali, la giurisdizione passa al giudice ordinario, mentre resta alle commissioni tributarie l’impugnazione per vizi propri delle cartelle di pagamento emesse per le sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006.
- ItaliaOggi, p. 38 – Il fisco non molla sul sommerso - Cirioli
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