AGGIORNATO AL MESSAGGIO INPS N. 3618 DEL 17 OTTOBRE 2023.
Promuovere l’occupazione dei giovani e favorire l’acquisizione di nuove competenze tecniche e traversali necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro. È uno degli obiettivi delle politiche attive del lavoro, alla cui riforma il PNRR destina risorse pari a 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023.
Tra gli interventi a sostegno dell'occupazione gli incentivi contributivi occupano sicuramente un posto di rilievo, come peraltro si evince anche dall'ultimo “Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali” del 22 dicembre 2022 dell'INPS.
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023) non sfugge a tale logica pur presentando qualche sorpresa in tema di apprendistato.
Forniamo di seguito il quadro degli incentivi contributivi fruibili dai datori di lavoro privati che intendono assumere giovani o apprendisti aggiornato alla luce delle ultime novità del decreto lavoro (articolo 27, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) e delle istruzioni INPS (da ultimo circolare n. 57 del 22 giugno 2023 e circolare n. 68 del 21 luglio 2023, quest'ultima come rettificata dal messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023).
L'articolo 1, comma 297 della legge di Bilancio 2023, proroga di un anno l'operatività dell'esonero giovanile under 36 di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Tale norma prevede, per il solo biennio 2021-2022, che l’esonero giovanile strutturale di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205):
Con la proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 i datori di lavoro privati, pertanto, potranno fruire dell'esonero giovanile under 36 anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
NOVITA': Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 il limite massimo di importo dello sgravio concedibile sale da 6.000 a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile (666,66 euro mensili).
Lo sgravio si applica sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore), compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a condizione che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo è stato autorizzato dalla Commissione UE fino al 31 dicembre 2023. L'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.
ATTENZIONE: L'esonero contributivo under 36 non è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Pertanto per eventi incentivati (assunzioni e trasformazioni) verificatisi dal 1° gennaio 2024 si applica l'esonero giovanile under 30 (si veda Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa )
L'esonero giovanile under 36 è una misura ulteriore e aggiuntiva (INPS, circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e INPS, circolare n. 57 del 22 giugno 2023) rispetto all'incentivo contributivo strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare INPS 2 marzo 2018 n. 40).
L'incentivo strutturale spetta a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione).
L'esonero contributivo spetta, per una durata massima di 36 mesi, nella misura del 50% sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero non rientra tra gli aiuti di Stato e non è pertanto subordinato ad autorizzazione UE.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, e, alla scadenza del periodo agevolato, in presenza del requisito anagrafico (età inferiore ai 30 anni) in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero giovanile, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
Mettiamo a confronto l'esonero giovanile under 36 e l'esonero giovanile under 30 nella tabella che segue.
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Esonero giovanile under 36 (*) |
Esonero giovanile under 30 |
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio |
Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario e dei datori di lavoro domestico |
Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione dei datori di lavoro domestico |
Rapporti di lavoro incentivati
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Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi pertanto i dirigenti) e che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 36 anni e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
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Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi pertanto i dirigenti) che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età. L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro . |
Rapporti di lavoro non incentivati |
Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata o per rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale |
Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, per rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale e alle prestazioni di lavoro occasionale. |
Misura e durata massima dell’incentivo
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Esonero dal versamento del 100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo (per le nuove assunzioni 2023) di 8.000 euro annui. |
Esonero dal versamento del 50% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui:
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Condizioni di spettanza |
Principi generali in materia di incentivi all’assunzione (fatte salve le espresse deroghe previste dall'INPS nel paragrafo 5,1 della circolare n. 57 del 2023. Sono, ad esempio, incentivabili le assunzioni obbligatorie). Condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. In aggiunta, le seguenti condizioni specifiche:
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Principi generali in materia di incentivi all’assunzione (fatte salve le espresse deroghe previste dall'INPS nel paragrafo 5 della circolare n. 40 del 2018. Sono, ad esempio, incentivabili le assunzioni obbligatorie). Condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. In aggiunta, le seguenti condizioni specifiche:
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Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato |
E' subordinato all’autorizzazione della Commissione europea |
Non è aiuto di Stato e non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea |
(*) Per eventi incentivati (assunzioni e trasformazioni) verificatisi dal 1° gennaio 2024 è fruibile solo l'esonero giovanile under 30 (si veda Incentivi all’assunzione in vigore nel 2024: la mappa)
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 è elevato (articolo 1, comma 108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
L’esonero contributivo è concesso per la durata massima di 36 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
L’assunzione può essere agevolata solo se riguarda soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età e che non abbiano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: Apprendisti di primo livello Per i contratti di apprendistato cd. di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2023 non è più riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti, lo sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione datoriale per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645 della legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234). Pertanto alle aziende fino a 9 addetti si applicherà la contribuzione datoriale di regola prevista e illustrata dall'INPS con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023. Più nel dettaglio, la contribuzione datoriale è dovuta nelle seguenti misure:
Inoltre le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello:
NOTA BENE: Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. I benefici contributivi permangono anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il limite dimensionale dei 9 addetti. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia si applicano le tutele in materia di ammortizzatori sociali e pertanto sui datori di lavoro incombe il relativo carico contributivo. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015). |
Da ultimo si ricorda che è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico di datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10 mila euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 49-bis del decreto Crescita, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58)
L’esonero parziale è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
L’articolo 27 del decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) riconosce al datore di lavoro privato, imprenditore e non imprenditore, anche del settore agricolo, che assume giovani NEET dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 un incentivo all’assunzione nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto e per un periodo massimo di 12 mesi.
L'incentivo non è applicabile al settore domestico e nei confronti della pubblica Amministrazione secondo la definizione fornita dalla circolare n. 40 del 2 marzo 2018.
L’INPS, facendo seguito al decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023.
L’incentivo all’assunzione è riconosciuto a condizione che i giovani:
Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo qualora venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
L’incentivo economico spetta per le nuove assunzioni (anche part time) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
L’incentivo non spetta invece per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale, di contratti di apprendistato di primo e terzo livello nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
È bene segnalare che l'incentivo all’assunzione in parola ha natura economica in quanto la sua misura va parametrata, secondo la prevista percentuale del 60% (o del 20% in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e che comportino un beneficio per il datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi), alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta, come diversamente avviene nei casi di incentivo contributivo.
L'incentivo NEET è cumulabile con tutti gli esoneri o con le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (50% dei costi ammissibili).
In particolare, l’incentivo è cumulabile, in via derogatoria, con l’esonero giovanile under 36 (articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
NOTA BENE: L'INPS ha evidenziato che l'incentivo è cumulabile anche con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate e con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (articolo 32 e Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014) nonchè alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, secondo i criteri convenzionalmente adottati dal diritto comunitario.
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS una istanza preliminare di ammissione all’incentivo tramite esclusivamente il modulo di istanza on line “NEET23” dal 31 luglio 2023.
L’INPS, una volta accolta la domanda del datore di lavoro, informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta (ovvero dalla diversa data di decorrenza prevista per le prime istanze pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) che, a suo favore è stato prenotato l’importo massimo dell’incentivo proporzionato alla retribuzione indicata per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
NOTA BENE: La comunicazione di prenotazione è fornita dall'INPS in calce al modulo telematico di istanza, con comunicazione di posta elettronica (e-mail) e con notifica nell’area MyINPS.
Entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS (7 giorni per la stipula del contratto di lavoro e altri 7 giorni per la comunicazione dell’avvenuta assunzione), il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro e chiedere la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
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