Dal 9 giugno scorso è operativo l’assegno temporaneo per figli minori. Introdotto dal decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), l’assegno temporaneo risponde all'esigenza di tutelare quelle categorie di soggetti esclusi dall’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.
La misura è stata concepita come una misura ponte: la sua operatività è infatti limitata all'arco temporale compreso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa che l’Assegno Unico Universale muova i primi passi (secondo le previsioni, dal 1° gennaio 2022) grazie alla riforma del Family Act, di accompagnamento al PNRR.
In occasione della scadenza (tra pochi giorni) della possibilità di richiedere le mensilità arretrate per i più ritardatari, è opportuno fare il punto sul nuovo assegno, sui suoi beneficiari e su come chiederlo.
L'INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 e il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021.
L’assegno temporaneo è una misura di sostegno ai genitori con figli minori di 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo e spetta a:
Si tratta in definitiva di soggetti che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Possono inoltre beneficiarne solo le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro.
L’importo dell'assegno è calcolato sulla base della tabella allegata al decreto legge istitutivo che stabilisce i livelli di ISEE e gli importi mensili spettanti per ciascun figlio minore.
Due sono gli elementi determinanti nel calcolo dell'assegno:
Gli importi calcolati nel modo indicato sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
L’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza. Pertanto il nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, in possesso dei requisiti di legge, può richiedere l’assegno temporaneo il cui importo va calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è corrisposto d’ufficio dall’INPS congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le sue stesse modalità di erogazione, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Oltre a rientrare nelle categorie di soggetti prima indicate, il richiedente dell’assegno temporaneo deve possedere all'atto della presentazione della domanda (e non deve perderli per tutta la durata del beneficio) i seguenti requisiti:
La domanda di assegno temporaneo va presentata, una sola volta per ciascun figlio e:
Le modalità sono quelle note:
L'INPS versa l’assegno con:
Se i genitori sono separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.
È il caso di osservare al riguardo che la legge di conversione del D.L. n. 79 ha modificato tali modalità prevedendo, in particolare, che l'assegno temporaneo venga ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente e che, in assenza dei genitori, l'assegno vada corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Per l'operatività di tali modalità si attendono però specifiche istruzioni dall'INPS.
L'assegno temporaneo è compatibile con:
Assoluta è invece l'incompatibilità con l’assegno al nucleo familiare nei casi di importi ANF mensili superiori a zero.
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