I sostituti d’imposta sono alle prese con la compilazione, l’invio e la consegna della Certificazione unica 2024, il documento che attesta le informazioni da fornire al Fisco sulla situazione economica del contribuente, a fini dichiarativi.
Infatti nella Certificazione unica vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
Essendo la scadenza naturale un sabato (16 marzo), gli obbligati hanno tempo fino a lunedì 18 marzo 2024 per:
Invece, qualora la Certificazione Unica contenga esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata, l’invio della dichiarazione da parte dei sostituti d’imposta può avvenire fino al 31 ottobre.
Tra le novità da annoverare nella versione del 2024 si segnala la tassazione agevolata sulle mance e l’ingresso di una sezione per il lavoro sportivo.
Nel contributo che segue una panoramica sulla CU del 2024; inoltre è possibile consultare l'approfondimento dedicato: "Certificazione Unica 2024 tra novità e conferme. Infografica per gli sportivi".
La Certificazione unica 24 (Cu 2024), relativa all’anno 2023, insieme alle istruzioni e specifiche tecniche, è stata approvata nella versione definitiva con il provvedimento n. 8253 del 15 gennaio firmato dal direttore delle Entrare Ruffini.
La Certificazione Unica serve per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di lavoro autonomo provvigioni e alcuni redditi diversi, corrisposti in un determinato periodo d'imposta.
Come specificato nel provvedimento n. 8253/2024, la CU 2024 – da inviare al Fisco insieme alle informazioni per il contribuente – serve per attestare:
NOTA BENE: La Certificazione Unica viene inoltre utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2023 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una Cu relativa ai redditi erogati nel 2023 prima del modello definitivo approvato il 15 gennaio, dovrà consegnare una nuova Cu 2024 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo.
La CU 2024 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2024 fino all’approvazione di una nuova certificazione. In tal caso, i riferimenti agli anni 2023 e 2024 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
Il Modello di Certificazione Unica approvato il 15 gennaio per i redditi relativi al 2023, ha incorporato numerose novità, come per esempio:
Vediamo come tali novità sono state recepite nel Modello CU 2024.
A partire dall'anno d'imposta 2023, per i lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è stata riconosciuta la possibilità di fruire di una tassazione agevolata sulle mance elargite dai clienti attraverso l'applicazione su tali erogazioni di una imposta sostitutiva del 5% (invece dell'Irpef progressiva) entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro (art. 1, commi da 58 a 62, Legge 197/2022).
NOTA BENE: La suddetta imposta sostitutiva è applicabile a condizione che nell'anno precedente il potenziale fruitore non abbia superato i 50 mila euro di reddito da lavoro dipendente, soglia che non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle mance conseguite nell'anno successivo.
Nella CU 2024 (caselle da 651 a 663), dunque, vanno esposti tutti i dati necessari per fruire (o meno) del citato regime di tassazione, indicando sia l'ammontare delle mance assoggettate eventualmente alla sostitutiva sia quelle a tassazione ordinaria.
La CU 2024 ha incorporato anche le novità introdotte dalla riforma dello sport riguardo ai compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.
In base a quanto previsto dal Dlgs n. 36/2021 (articoli 36 e 52), i compensi corrisposti:
Inoltre, i compensi percepiti nell’area del dilettantismo non sono fiscalmente imponibili fino all’importo annuo di 15.000 euro. Tale esenzione si applica anche agli atleti professionisti di età inferiore a 23 anni.
Alla luce di tutto ciò, la CU 2024 vede l’inserimento di una nuova sezione, intitolata “Redditi lavoro sportivo”, che si divide in due parti dedicate, rispettivamente, ai contratti a lavoro determinato e tempo indeterminato. Nel dettaglio, nei punti 781 (tempo indeterminato) e 784 (tempo determinato) va indicato l’importo lordo del reddito da lavoro sportivo dilettantistico, comprensivo della franchigia di 15mila euro, nei punti 782 (tempo indeterminato) e 785 (tempo determinato) l’importo lordo delle retribuzioni percepite dai professionisti con meno di 23 anni, comprensivo, anche in questo caso, dei 15mila euro di franchigia.
Al contrario, i compensi da attività sportive dilettantistiche percepiti fino al 30 giugno 2023, costituendo redditi diversi, dovranno essere indicati nella Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, identificando i relativi importi con il nuovo codice N1. Sempre nella stessa Certificazione, si dovranno indicare anche i compensi corrisposti a partire dal 1° luglio 2023 derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratti diversi da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, utilizzando i nuovi codici N2 o N3.
Il Dlgs n. 36/2021 (art. 35) ha inoltre, sancito che, nell’area dilettantistica, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione o che svolgono prestazioni autonome e i collaboratori che svolgono attività amministrativo-gestionali devono iscriversi alla Gestione separata dell’INPS. Di conseguenza, all’interno della parte “Dati previdenziali e assistenziali” della CU 2024 è stata inserita la nuova sezione 3-bis “INPS Gestione separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”.
Con riferimento all’innalzamento a 3mila euro della soglia dei fringe benefit riconosciuta ai lavoratori con almeno un figlio fiscalmente a carico, rispetto alla soglia di esenzione ordinaria di 258,23 euro riconosciuta per la restante platea di lavoratori, nella CU 2024 sono state inserite due caselle specifiche (le numero 474 e 475) necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2023.
Nella Certificazione inoltre, devono trovar spazio anche i dati dei figli a carico under 21 che hanno dato diritto alla maggiore esenzione (codice fiscale, numero mesi a carico, e percentuale).
Nella casella 476 (rinumerata) ha trovato conferma il bonus carburante che, anche nel 2023, ha beneficiato di una propria soglia di esenzione, pari a 200 euro.
In base, poi, alle disposizioni del più recente Decreto sugli adempimenti tributari, attuativo della Riforma fiscale (Dlgs n. 1/2024, art. 3), è disposto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i soggetti vincolati ad operare ritenute alla fonte e che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dall'impegno di predisposizione, consegna al fornitore e trasmissione all'agenzia delle entrate, della certificazione unica per i compensi ad essi corrisposti.
Come detto, il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.
In casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata.
Anche nel caso di scarto del file, contenente le comunicazioni, inviato entro il 18 marzo, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi allo stesso termine. Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.
NOTA BENE: I dati contenuti nelle comunicazioni inviate sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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