Il 26 luglio 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.
Sul testo, che ancora attende la pubblicazione ufficiale in “Gazzetta”, sono stati acquisiti l'intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari.
Durante l’iter parlamentare, il decreto legislativo ha inglobato alcune significative novità in tema di concordato preventivo biennale, molte delle quali erano state richieste a gran voce dai dottori commercialisti ed esperti contabili.
La categoria professionale, all’indomani dell’approvazione del correttivo al Cpb, ha espresso il proprio apprezzamento, evidenziando come molte loro richieste fossero state accolte, in particolare quella sulla Flat tax.
Infatti, tra le novità da segnalare, che sono rientrate nel testo definitivo del correttivo al concordato preventivo biennale, vi sono quelle su:
In particolare, le nuove cause di cessazione inserite nel testo del decreto correttivo al Dlgs n. 13/2024, vanno ad affiancarsi alle cause di esclusione già previste nel testo iniziale, che si ricordano brevemente di seguito.
Innanzi tutto si evidenzia che non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
Poi, è inibito l’accesso al concordato anche:
Il decreto correttivo del 26 luglio 2024 ha introdotto importanti novità relative alle cause di cessazione dall'accordo biennale sulle tasse per i soggetti ISA e forfetari.
Sono state, infatti, apportate modifiche significative al Dlgs n. 13/2024, influenzando direttamente gli articoli relativi alle cause di cessazione.
Per i contribuenti ISA, le modifiche hanno interessato l'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024. È stata aggiunta una nuova casistica, identificata come lettera b-quater, che specifica che il concordato preventivo biennale cessa di essere applicabile dal periodo d'imposta in cui i contribuenti superano i 7,7 milioni di euro di ricavi o compensi; tale limite rappresenta il 50% in più rispetto al valore base di 5.164.569 euro stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
NOTA BENE: Superare questa soglia comporta l'immediata perdita dei benefici del concordato preventivo biennale.
Per determinare i ricavi ai fini della verifica dei limiti di reddito nel concordato preventivo biennale, si considerano i ricavi elencati nell'articolo 85, comma 1 del Tuir (DPR 917/1986). Tuttavia, non si includono i ricavi derivanti dalla vendita di azioni o quote societarie, strumenti finanziari simili alle azioni, e obbligazioni o altri titoli negoziati. Questa esclusione assicura che solo i ricavi operativi siano conteggiati, evitando distorsioni dovute a movimenti di capitale atipici.
Per i soggetti forfetari è stato, invece, modificato l’articolo 32 del provvedimento ed è stata introdotta una nuova causa di cessazione che si attiva quando i ricavi superano la soglia di 150.000 euro.
Nello specifico, la nuova causa scatta quando il contribuente in regime forfetario supera i ricavi di 100.000 euro, aumentati del 50%, portandoli a 150.000 euro.
ATTENZIONE: Il superamento di questa soglia di 150.000 euro di incassi, esclude automaticamente il soggetto forfetario dal patto.
Questa modifica estende indirettamente la soglia di incasso ammissibile per rimanere nel regime forfetario, superando i limiti di decadenza attuali che sono fissati a 85.000 euro e 100.000 euro, rispettivamente, causando la decadenza dall’anno successivo o dallo stesso anno in cui si verifica lo sforamento.
NOTA BENE: Le suddette modifiche legislative mirano a rafforzare la gestione fiscale e garantire che il beneficio del concordato preventivo biennale sia limitato a soggetti che operano entro definite soglie economiche, favorendo un sistema fiscale equilibrato e orientato alla crescita sostenibile.
Il decreto legislativo correttivo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2024 ha lasciato scoperte alcune criticità significative relative alle condizioni di salute dei contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale. Nonostante le raccomandazioni della 6° commissione permanente finanze e tesoro del Senato, il testo del provvedimento non include disposizioni specifiche che permettano ai contribuenti di sospendere o modificare gli obblighi del concordato in caso di gravi problemi di salute, come malattie gravi o infortuni significativi, o altre condizioni che limitino significativamente la capacità di generare reddito.
NOTA BENE: Di conseguenza, in assenza di cambiamenti normativi, i contribuenti che si ammalano o subiscono infortuni gravi non possono invocare queste situazioni come cause legittime per non rispettare gli accordi stipulati con il Fisco.
Di fatto, la lacuna nel decreto significa proprio che, in caso di malattia grave o infortunio durante il periodo del concordato, i contribuenti non hanno la possibilità di invocare una cessazione degli effetti del concordato per cause legate alla salute. La mancanza di previsioni per tali eventi critici pone i contribuenti in una posizione di rischio, poiché potrebbero trovarsi nell'impossibilità di generare il reddito concordato con il Fisco.
In assenza di un meccanismo formale per gestire tali situazioni, i contribuenti affetti da gravi problemi di salute potrebbero dover affrontare le conseguenze finanziarie senza sostegni adeguati. Ciò potrebbe portarli a dover procedere con il pagamento delle tasse basato su un reddito inferiore a quello previsto, e successivamente a dover contestare la situazione attraverso vie legali.
Eventuali correzioni o reclami, infatti, devono essere gestiti attraverso l'Agenzia delle Entrate e, potenzialmente, richiedere un ricorso alla Corte di Giustizia tributaria per far valere le proprie ragioni, appoggiandosi ai principi di tutela della salute garantiti dalla Costituzione.
Naturalmente, questa protezione può essere richiesta solo se il contribuente dimostra, come previsto dalle norme del concordato preventivo, che a causa della malattia o dell'infortunio subito, i redditi effettivamente generati sono stati inferiori di oltre il 50% rispetto a quelli previsti nell'accordo concordatario.
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