Milleproroghe convertito in legge, attesa la GU. Novità per il fisco e lavoro

Pubblicato il 24 febbraio 2023

Il decreto di conversione in legge del cosiddetto Milleproroghe 2023 ha ricevuto, ieri 23 febbraio, alla Camera dei Deputati il via libera definitivo, senza ulteriori modifiche rispetto alla versione approvata in Senato lo scorso 15 febbraio.

Il testo della legge di conversione attende, ora, solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento ha subito profonde modifiche durante l’iter parlamentare, presentando un aspetto molto diverso rispetto alla partenza: ha assunto la forma di un vero e proprio decreto omnibus con i suoi attuali 45 articoli suddivisi in 354 commi (dagli iniziali 24 articoli suddivisi in 149 commi).

Nel testo finale molte interessanti novità sia sul versante fisco che lavoro.

Milleproroghe convertito in legge, le novità fiscali

Con la conversione in legge del Dl n. 198/2022 sono state modificate alcune delle disposizioni della cosiddetta “Tregua fiscale” introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (L. n.197/2022).

In particolare, spicca il differimento al 30 aprile 2023 per lo stralcio delle cartelle esattoriali di importo residuo fino a mille euro, affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2015, e riguardanti debiti verso lo Stato e l’INPS (commi 222-230 della Manovra).

L’operatività dell’annullamento automatico è rinviata dal 31 marzo al 30 aprile 2023; pertanto, è allungata fino a quel momento anche la sospensione della riscossione delle somme rientrabili nella disciplina agevolativa.

È, poi, spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’agente della riscossione dovrà trasmettere agli enti creditori l’elenco delle quote annullate per il conseguente discarico e l’eliminazione dalle scritture patrimoniali.

Inoltre, per quanto riguarda gli enti locali e di previdenza privati, come le Casse professionali, è previsto che possono deliberare entro il 31 marzo la non applicazione dello stralcio parziale per i debiti di loro competenza oppure l’applicazione integrale del condono. Anche in questo caso, la riscossione dei debiti stralciabili è sospesa fino al 30 aprile.

Altre proroghe riguardano, invece, le agevolazioni per le imprese.

Come disposto all’articolo 12 del provvedimento viene concesso più tempo per portare a termine gli investimenti del 2022 in beni strumentali nuovi “tradizionali”, sia materiali che immateriali, per i quali è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali. Il termine viene portato al 30 novembre 2023, dal precedente 30 giugno 2023.

Differito al 30 novembre 2023 anche il termine “lungo” per gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, cioè funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”

La scadenza viene fissata a fine novembre prossimo per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022: è necessario però aver sottoscritto l’ordine e pagato un acconto del 20% entro la fine del 2022.

In tal caso, il credito d’imposta spetterà con le percentuali più vantaggiose fissate per il 2022:

NOTA BENE: Il Milleproroghe non prevede, invece, alcuna modifica alla disciplina del credito di imposta su investimenti in beni immateriali con caratteristiche 4.0.

Per le prenotazioni di tali beni effettuate entro il 31 dicembre 2022, è dunque rimasto fermo il termine del 30 giugno 2023 per effettuare l’acquisto usufruendo del tax credit maggiorato al 50% stabilito dal Dl 50/2022, anziché di quello del 20%.

Rispetto alle agevolazioni prima casa è stata modificata la disciplina del relativo Fondo di garanzia.

È stata prorogata al 30 giugno 2023 dal 31 marzo 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, che hanno specifici requisiti di reddito e età (per esempio: giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori).

Inoltre, sono sospesi dal 1° aprile 2022 (quindi, in maniera retroattiva) fino al 30 ottobre 2023 i termini previsti per l’applicazione dell’imposta di registro ridotta in caso di acquisto della prima casa e per la fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della stessa.

Per quanto riguarda il Superbonus è stato prorogato, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle entrate della comunicazione dell’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura anticipato dai fornitori o la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) sulle spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici.

Milleproroghe 2023, le novità in materia di lavoro

Sul fronte lavoro è da segnalare che con la legge di conversione del decreto Milleproroghe viene confermata la procedura semplificata per l'assunzione di stranieri anche nel 2023.

Anche nel 2023, per ottenere il nulla-osta al lavoro per l'assunzione di stranieri si potrà ricorrere ad un consulente del lavoro o ad un avvocato o commercialista (se svolgono consulenza del lavoro) piuttosto che passare dallo sportello unico immigrati.

La norma, già operativa per gli anni 2021 e 2022, è prorogata al 2023, comportando la sostituzione delle verifiche su congruità e regolarità dell'istanza di nulla osta con un'asseverazione del professionista.

In materia di smart working, si devono segnalare due proroghe.

Possono continuare a svolgere il lavoro agile fino al prossimo 30 giugno 2023:

Relativamente al lavoro in somministrazione, il decreto Milleproroghe prevede l’estensione del termine di validità previsto dalla norma transitoria per un ulteriore anno, quindi fino al 30 giugno 2025.

Previsto il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze con ulteriori 230 milioni di euro e l’estensione della sua operatività a tutto il 2023.

Le novità principali sono due:

In mancanza di adeguamento, si ricorda, i datori di lavoro traslocheranno al FIS dell'Inps dal 1° luglio 2023.

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