Esodi e prepensionamento: per le aziende è tempo di conguagli

Pubblicato il 05 luglio 2024

Illustrate dall’Inps le modalità di gestione, richiesta e pagamento del conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate dalle aziende a seguito della riduzione del finanziamento di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016, e all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (assegni straordinari, contratto di espansione e isopensione).

L’Istituto, facendo seguito al precedente messaggio n. 3267 del 9 agosto 2017 e alla circolare n. 48 del 24 marzo 2021, ha infatti pubblicato il messaggio n. 2504 del 4 luglio 2024 per supportare le aziende esodanti attraverso fondi bilaterali, isopensione e contratto di espansione nella verifica degli importi a debito o a credito maturati anche per effetto delle riduzioni degli oneri a loro carico, parametrate al valore della indennità di disoccupazione, previste dai fondi e dal contratto di espansione.

Assegni straordinari: calcolo del beneficio

Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 232/2016 in tema di assegni straordinari di sostegno al reddito erogati negli esodi dei settori, bancario, del credito cooperativo e delle ferrovie dello Stato, l’Inps chiarisce che la legge di Bilancio 2017 ha disposto una riduzione degli oneri a carico dei soggetti esodanti collegata al valore teorico della Naspi per un massimo di 24 mesi.

Ebbene, il beneficio è stato calcolato dall’Istituto, per ciascun esodo, in via teorica con riferimento al valore massimo della indennità Naspi.

Il calcolo di conguaglio sarà pubblicato sul “Portale Prestazioni esodo”, con notifica a mezzo Pec, ed effettuato all’interno dei pagamenti dovuti per gli esodi in corso.

A conclusione delle verifiche, nel “Portale Prestazioni esodo” - “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” - è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in argomento.

Il datore di lavoro può verificare per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.

In ipotesi di assenza di pagamenti dovuti per esodi, l’eventuale credito sarà riconosciuto nelle modalità indicate nel messaggio n. 2383 del 2021, mentre gli importi a debito seguiranno le modalità di pagamento illustrate nel messaggio n. 2873 del 2020.

Qualora il conguaglio sia a credito per il datore di lavoro, e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva.

Indennità di espansione

Cos’è

Ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015, con riferimento ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo o della pensione anticipata, il datore di lavoro può riconoscere per tutto il periodo, e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Conguaglio

Le modalità di conguaglio si differenziano a seconda che l’impresa esodante abbia saldato l’onere di prepensionamento in modalità rateizzata o con pagamento anticipato in unica soluzione.

Nel primo caso il conguaglio è calcolato una volta saldata l’ultima rata relativa all’esodo dell’ultimo lavoratore beneficiario della riduzione, mentre in caso dei pagamenti in unica soluzione il conguaglio sarà integrato all’interno del conguaglio generale operato a fine esodo ( si veda il messaggio n. 2952/2023).

Isopensione: tempi del conguaglio

Come illustrato con il messaggio n. 2952/2023, per ogni piano di isopensione finanziato con pagamento in unica soluzione, il “Portale Prestazioni esodo” espone gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell’esodo.

Alla scadenza della prestazione dell’ultimo esodato presente nel piano, il “Portale Prestazioni esodo” provvede dunque al calcolo del conguaglio della prestazione confrontando quanto versato anticipatamente a titolo di garanzia e quanto effettivamente erogato.

In caso di risultanze a credito del conguaglio generale dell’esodo per isopensione ed espansione il messaggio ha ufficializzato alle sedi territoriali dell’Istituto le istruzioni operative definitive.

FAQ

1. Come viene gestito il conguaglio delle prestazioni di esodo cofinanziate?

Il conguaglio viene gestito attraverso il “Portale Prestazioni esodo”, dove sono pubblicati i dettagli relativi ai rimborsi o debiti per ciascun datore di lavoro. I conguagli tengono conto delle riduzioni spettanti e applicate durante l’erogazione delle prestazioni straordinarie.

2. Come vengono calcolate le riduzioni per il finanziamento degli assegni straordinari?

Le riduzioni sono calcolate in base alla NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alla contribuzione correlata, applicando un massimo di 24 mesi.

3. Cosa succede se il datore di lavoro non ha più accesso al “Portale Prestazioni esodo”?

Il datore di lavoro può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod. AA02) alla casella dedicata: PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

4. Come vengono gestiti i conguagli per i piani di esodo garantiti con fideiussione?

Per i piani di esodo garantiti con fideiussione, il conguaglio viene calcolato una sola volta, dopo il pagamento dell’ultima rata relativa all’ultimo lavoratore per il quale è riconosciuta la riduzione del finanziamento. Le modalità operative sono descritte nel messaggio.

5. Quali sono le modalità operative per il rimborso dei conguagli a credito?

Il rimborso deve essere operato a cura della Struttura INPS territorialmente competente che accentra il finanziamento del datore di lavoro esodante, seguendo le istruzioni operative e contabili indicate nei messaggi operativi precedenti.

6. Come vengono pubblicati i conguagli nel “Portale Prestazioni esodo”?

I conguagli sono pubblicati nella sezione “Pagamenti” > “Archivio Conguagli” del portale. La pubblicazione viene comunicata al datore di lavoro tramite PEC e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel portale.

7. Cosa deve fare il datore di lavoro se il conguaglio è a debito e non ha provvista mensile disponibile?

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del conguaglio seguendo le modalità indicate nei messaggi operativi precedenti (es. messaggio n. 2873/2020 e n. 196/2021).

8. Cosa succede se il conguaglio è a credito ma non c’è una provvista mensile sufficiente per la compensazione?

L’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva. Se non è presente alcuna provvista, le Strutture INPS territorialmente competenti devono provvedere al rimborso del credito con le modalità indicate nel messaggio.

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