La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto delle novità in materia di regime fiscale delle cripto-attività intervenendo sulla normativa del Tuir e sul DLgs. n. 461/1997.
Innanzitutto, è stata data la definizione delle cripto-attività: sono “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
In materia va segnalato che l’Agenzia delle Entrate ha diffuso una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al “Trattamento fiscale delle cripto-attività”; tale documento non è ancora sfociato in un atto ufficiale.
La legge di bilancio 2023 contiene altresì indicazioni circa il regime impositivo da applicare a soggetti non imprenditori ed a soggetti imprenditori.
Per i soggetti non imprenditori è stato disposto che rientrino tra i redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Su tali plusvalenze va applicata l’imposta sostitutiva del 26 per cento. Inoltre:
Per i soggetti che realizzano un reddito d’impresa, la normativa stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a conto economico.
Dunque, viene esclusa la rilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività effettuate alla chiusura del periodo d’imposta.
Un lato interessante della normativa riguarda la possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle cripto-attività ai fini fiscali. Come avviene?
Il versamento dell’importo o della prima rata è stato spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
Si è specificato che l’assunzione del costo/valore fiscalmente rideterminato non darà luogo al realizzo di minusvalenze fiscali, nel caso in cui la vendita di attività virtuale – che è stata determinata nel costo – dovesse avvenire a prezzi inferiori a questo.
Nella bozza di circolare delle Entrate si precisa che
Circa la modalità di versamento della sostitutiva occorre rifarsi alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36 del 26 giugno 2023.
In essa si legge che il versamento deve avvenire con modello F24, inserendo i seguenti codici tributo:
Si ricorda che si è stabilito come, dal 2023, al posto dell’imposta di bollo venga applicata un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del Dl n. 201/2011.
È data possibilità di rateizzare l’imposta sostitutiva fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data di scadenza. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
La rideterminazione del valore delle cripto-attività si intende perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Pertanto, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze.
Inoltre, se, dopo il versamento della prima rata nei termini, si omette di effettuare quelli successivi, si andrà incontro all’iscrizione a ruolo degli importi. E’ però consentito fruire del c.d. ravvedimento operoso” (articolo 13, Dlgs n. 472/1997).
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