L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una scheda sintetica per i contribuenti che operano in regime di Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) o nel regime forfetario, accessibile tramite il Cassetto fiscale online.
La scheda pubblicata espone i vantaggi fiscali ottenibili, relativi all’attività economica esercitata, aderendo al nuovo sistema del concordato preventivo biennale (CPB).
È importante ricordare che, come stabilito nella recente circolare n. 18 del 17 settembre 2024, il limite per aderire a tale schema è fissato al 31 ottobre 2024, data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La proposta può essere accettata tramite una dichiarazione correttiva nei termini previsti, ma non attraverso una dichiarazione in ritardo, ossia oltre i novanta giorni dalla scadenza normale.
Per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, la risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024 ha istituito i necessari codici tributo.
A partire dal 20 settembre 2024, i contribuenti che potrebbero beneficiare del CPB trovano nel proprio Cassetto fiscale il tachimetro dell'Agenzia delle Entrate, un dispositivo progettato per misurare l'affidabilità fiscale delle partite IVA. Questo strumento è stato introdotto per stimolare al massimo l'adesione a questa misura.
Il tachimetro, sviluppato in collaborazione con SOGEI, permette ai contribuenti di esaminare la propria situazione fiscale e, se necessario, di aderire all'intesa con l'Amministrazione finanziaria.
Il documento, che permette di valutare l'attendibilità fiscale di un contribuente, chiarisce se sia vantaggioso o meno aderire al concordato preventivo biennale e riassume le seguenti informazioni:
La scheda riassuntiva, soprannominata "tachimetro", sottolinea anche che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza intensificheranno le attività di controllo verso coloro che non partecipano o vengono esclusi dal concordato preventivo biennale.
Con il tachimetro, i contribuenti possono consultare un elenco dei benefici derivanti dall'adesione al CPB.
Come descritto nella circolare n. 18 del 17 settembre 2024, per i soggetti ISA sono previsti i seguenti benefici premiali:
a) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, DPR del 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto Iva;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del DPR del 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Si noti che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è determinata in base al livello di affidabilità fiscale raggiunto nel 2023, con un'incidenza minore dell'aliquota per livelli di affidabilità più elevati.
Nella valutazione fiscale, le possibili classificazioni sono tre:
Ottenere un punteggio di 10 equivale a raggiungere la massima affidabilità fiscale, garantendo l'accesso a tutti i benefici premiali disponibili.
Vale la pena di analizzare il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato
L'articolo 20 bis del decreto sul concordato preventivo biennale prevede l'introduzione di un regime di significativa incentivazione per i contribuenti che partecipano al concordato. Questa normativa stabilisce un regime opzionale di tassazione alternativa sul reddito aggiuntivo concordato per coloro che sono valutati mediante gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Specificatamente, questo nuovo regime permette che, nei periodi fiscali inclusi nel concordato, i contribuenti che accettano la proposta dell’Agenzia delle entrate possano applicare una tassa sostitutiva sulle imposte sul reddito, incluse le addizionali, relativa alla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo generata dall’adesione al concordato che supera il reddito effettivamente dichiarato nel periodo fiscale precedente, adeguato come indicato dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB, escludendo elementi straordinari come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, e simili.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è variabile - dal 10 al 15 percento - e dipende dal livello di affidabilità fiscale raggiunto dal contribuente nel periodo precedente a quelli considerati nel concordato; più elevato è il punteggio ISA ottenuto, minore sarà l’aliquota applicabile.
Punteggio ISA ottenuto nel p.i. 2023 |
Aliquota applicabile sulla parte eccedente |
pari o superiore a 8 |
10% |
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
12% |
inferiore a 6 |
15% |
L’Amministrazione finanziaria riporta un esempio:
Il commerciante potrebbe decidere di applicare per il 2024 un'imposta sostitutiva al 10% sull'extra reddito di 1.400 euro, risultando in un'imposta di 140 euro. Per il 2025, l'imposta sostitutiva su un extra di 3.190 euro sarebbe di 319 euro.
NOTA BENE: L’imposta sostitutiva deve essere versata con il saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si è prodotta l’eccedenza.
La disciplina del concordato preventivo biennale prevede anche un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario.
Il principio è lo stesso dei soggetti ISA: i contribuenti che accettano l'offerta dell'Agenzia delle Entrate possono applicare una tassa sostitutiva a tutte le imposte sul reddito, incluse le addizionali, su quella porzione di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che supera il reddito effettivamente dichiarato nell'anno fiscale precedente a quello a cui si applica la proposta.
L'imposta sostitutiva corrisponde al 10% del reddito eccedente, oppure al 3% nel caso di avvio di nuove attività come specificato nell'articolo 1, comma 65, della legge sui regimi forfetari.
Per illustrare come si determina la base imponibile soggetta a imposta sostitutiva, si consideri il seguente esempio:
Nell'esempio citato, il contribuente potrebbe decidere, per l'anno fiscale 2024, di applicare un'imposta sostitutiva sull'eccedenza di 900 euro con un'aliquota del 10%, risultando in un pagamento di 90 euro.
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