“Non consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per la emanazione del decreto che fissi per loro parametri di riferimento per l’equo compenso”.
Così si è espresso il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, in merito alla questione dell’individuazione parametri di riferimento per l’equo compenso.
Secondo i commercialisti, le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria non devono essere considerate dal momento che “esse esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, come stabilito dalla Cassazione penale già nel 2012”.
Nella missiva che il presidente Cndcec ha inviato in data 19 settembre 2023 al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al sottosegretario Massimo Bitonci, infatti, si evidenzia come i soggetti che si occupano della materia tributaria, pur non essendo iscritti all’albo dei commercialisti, esercitano abusivamente la professione di esperto contabile, perciò la loro attività non dovrebbe essere soggetta alla determinazione dei parametri ministeriali previsti dalla legge sull’equo compenso.
Si legge nel comunicato stampa emanato nella stessa data dal Cndcec che “La recente legge n. 49/2023, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” prescrive che in un determinato ambito di applicazione il compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi sia conforme ai compensi previsti dai parametri contenuti nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9, del DL 1/2012. Per coloro invece, che esercitano professioni individuate dalla Legge n. 4/2013, cioè coloro che non sono iscritti in Ordini e Collegi, la citata legge 49 dispone che entro 60 giorni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) emani un apposito decreto “sentite le associazioni iscritte nell’elenco” previsto dalla medesima legge 4/2013. Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla materia tributaria, attività tipica dei Commercialisti per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le attività di consulenza fiscale non possono sovrapporsi alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.
Il Presidente De Nuccio fonda le sue argomentazioni sulla sentenza n. 11545/2012 delle Sezioni Unite della Cassazione penale, secondo la quale risulta inequivocabile che proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzando esercizio abusivo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 del Codice penale.
Quando tale attività si riferisce specificatamente alla redazione di dichiarazioni fiscali, adempimenti di natura tributaria e tenuta della contabilità aziendale, si desume che esse integrano il “reato di esercizio abusivo della professione di Esperto Contabile”.
Inoltre, il Cndcec evidenzia come lo stesso MIMIT, con la recente Circolare del 24 marzo 2022, prot. 221, si è sentito in dovere di precisare che “Sono assimilate alle professioni escluse quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione”.
Questo è proprio il caso dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la cui attività richiede il possesso di requisiti obbligatori accertati con il sostenimento dell’esame di Stato obbligatorio.
La combinazione delle precisazioni rese dalla Cassazione e dal Ministero - secondo De Nuccio - porta a ritenere che le stesse associazioni che si riferiscono ad attività in materia tributaria non troverebbero oggi ragionevolmente l’assenso alla iscrizione nell’elenco di cui alla legge 4/2013.
Per tale ragione, non avrebbe senso avviare una consultazione per “regolare parametri di riferimento per attività che hanno già una regolamentazione parametrica in disposizioni normative riservate ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili”.
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