Interviene anche l’Ispettorato nazionale del lavoro a dettare le proprie linee guida in tema di whistleblowing, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali od europee in ragione della propria attività lavorativa.
Facendo quindi seguito a quanto emanato dall’Anac, e illustrato nell’articolo “Whistleblowing: nuove linee guida ANAC e sanzioni. Cosa fare”, e dall’Inps (si veda a tale proposito “Whistleblowing, modalità di segnalazione per dipendenti Inps”), vediamo cosa ha disposto l’Ispettorato con il decreto direttoriale n. 43 del 17 luglio 2023.
Per un quadro riepilogativo della normativa whistleblowing si rimanda invece all’articolo “Whistleblowing: riforma ai nastri di partenza. Cosa cambia”.
Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano le violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e di cui le stesse siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo dell’INL.
Legittimati ad effettuare la segnalazione per l’INL sono quindi:
Le misure di protezione previste per la persona del segnalante si applicano anche:
La tutela delle persone segnalanti è applicata anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, successivamente allo scioglimento dello stesso o durante il periodo di prova.
La segnalazione può riguardare violazioni commesse o che potrebbero essere ragionevolmente commesse nell’ambito dell’INL ed eventuali condotte volte ad occultare le stesse.
Con il termine violazioni ci si riferisce nello specifico a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ispettorato e che possono concretizzarsi in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
Non possono invece essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante nonché le informazioni di dominio pubblico o per le quali sono già previste apposite procedure di segnalazione in ambito europeo.
La segnalazione è effettuata in forma scritta o sulla piattaforma dedicata, raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale, indicando i dati identificativi del segnalante, la qualità rivestita, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione dello stesso e le generalità che ne consentano di identificare il responsabile.
La segnalazione deve essere altresì corredata degli eventuali documenti utili all’individuazione dei fatti segnalati, ed indicare altri eventuali soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi.
E’ inoltre ammessa la segnalazione in forma orale, attraverso un sistema di messaggistica vocale, o mediante incontro diretto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INL o suo delegato.
La gestione delle segnalazioni spetta al RPCT, che si avvale di un gruppo di lavoro a supporto.
Se le segnalazioni riguardino una condotta del RPCT, le stesse sono inviate direttamente ad ANAC, tramite le procedure dedicate, cui è comunque demandata la gestione delle segnalazioni proposte attraverso canale esterno.
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