E’ giunta in Gazzetta Ufficiale la legge n. 18 del 23 febbraio 2024 di conversione del decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023 – Decreto Milleproroghe con porta con sé una serie di attesi rinvii di termini normativi.
Da farla da padrone, per l’ambito fiscale, è la norma che differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della rottamazione-quater (articolo 1, comma 232, L. 197/2022).
Dunque, coloro che non hanno pagato le prime due rate in scadenza nel 2023 e non si sono avvalsi nemmeno del mini rinvio al 18 dicembre, hanno una nuova possibilità per non decadere dall’agevolazione prevista dalla rottamazione.
Ma la data del 15 marzo 2024 è utile anche per pagare la terza rata, scaduta il 28 febbraio 2024.
Il differimento si estende alle prime due rate con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024 (Legge n. 100/2023) riguardanti le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
E’ contemplata la tolleranza, quindi ci sono 5 giorni in più per adempiere al versamento.
Ricordiamo alcune delle ulteriori proroghe fiscali che hanno raggiunto l’ufficialità. Per quanto riguarda i termini relativi al lavoro consultare il post "Milleproroghe in GU: contratti a termine, lavoro sportivo, bonus psicologo".
Più tempo anche per fruire del ravvedimento speciale: è possibile avvalersi dell’istituto per regolarizzare le violazioni contenute nelle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
Il versamento di quanto dovuto deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ma si può optare per la rateazione: quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Le sanzioni si riducono ad 1/18esimo.
In sede di conversione del Decreto Milleproroghe – Decreto-legge n. 215/2023 – è stata aggiunta una disposizione che prevede un regime agevolativo dell’Irpef per gli agricoltori.
Nello specifico, per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap) concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti misure:
a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Le modifiche al regime IVA degli Enti del Terzo Settore sono state spostate al 1° gennaio 2025: si tratta di quanto previsto dall'articolo 5, comma da 5-quater a 15-sexies, Decreto-legge n. 146/2021, di recepimento della Direttiva 2006/112/CE, modificata dalla 2021/1159/UE.
Dette norme hanno incluso tra le operazioni imponibili a Iva quelle effettuate nell'esercizio di impresa o considerate di natura commerciale.
L’operatività, dunque, viene portata dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025.
Il Decreto Milleproroghe dispone la proroga al 31 dicembre 2024 per il credito d'imposta istituito per le spese di consulenza sostenute dalle PMI per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o a sistemi multilaterali di negoziazione europei.
Pur soggetto a condizione, è stato allungato al 31 dicembre 2024 il termine per fruire del bonus acquisto per la prima casa dei soggetti under 36.
L’agevolazione in parola è dedicata ai soggetti di età inferiore a 36 anni che acquistano una casa da adibire a prima abitazione, avendo un ISEE non superiore a 40.000 euro.
Costoro possono beneficiare:
Il bonus aveva un’applicazione limitata nel tempo ossia per gli atti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023.
Quindi era fuori dall’agevolazione qualsiasi contratto definitivo di trasferimento immobiliare se stipulato dal 1° gennaio 2024. Ciò anche se il contratto preliminare fosse stato stipulato nel 2023.
Deve considerarsi operativo anche nel 2024 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
E’ stata prorogata al 30 aprile 2024 l'efficacia delle diposizioni approvate durante il periodo pandemico in merito alla modalità di svolgimento da remoto delle assemblee ordinarie di società di capitali, associazioni e fondazioni.
Tuttavia, va considerato anche quanto disposto dal Ddl capitali che allunga tale facoltà fino alla fine del 2024.
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