Trasferimento d’azienda illegittimo, retribuzione dovuta al lavoratore

Pubblicato il 25 giugno 2021

Le retribuzioni che il lavoratore abbia continuato a percepire dalla società cessionaria dopo la sentenza accertativa dell’illegittimità del trasferimento d’azienda non possono essere portate in detrazione da quanto dovuto al prestatore dalla cedente, trattandosi di due rapporti che rimangono perfettamente separati e distinti.

Cessione invalida e rifiuto di ripristino del rapporto di lavoro: somme dovute al dipendente

E’ questo l’orientamento richiamato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16719 del 14 giugno 2021, con cui è stato da ultimo rivisitato il precedente indirizzo giurisprudenziale in materia.

Nella decisione, gli Ermellini hanno puntualizzato che laddove il datore di lavoro abbia operato una cessione d’azienda dichiarata illegittima e abbia rifiutato di ripristinare il rapporto di lavoro con il dipendente, senza giustificazione, non sono detraibili, dalle somme dovute al lavoratore, gli importi percepiti, nello stesso periodo e anche a titolo di retribuzione, per l’attività prestata alle dipendenze dell’imprenditore cessionario.

Quest’ultimo, infatti, non è più tale una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente ceduto.

In tali ipotesi, rimane in capo al dipendente il diritto di ricevere le somme che gli spettano, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di risarcimento.

E dato che la richiesta di pagamento del lavoratore non ha titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della “compensatio lucri cum damno”, su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde perceptum dal risarcimento.

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