A seguito del termine della consultazione pubblica, avvenuta il 29 aprile 2022, l’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha reso pubblica, il 10 ottobre 2022, la versione finale del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard” contenente le regole di segnalazione, da parte degli intermediari, in materia di criptoattività (denominato “Carf”), oltre alle modifiche da effettuare al Common Reporting Standard (“Crs”) destinato a sviluppare un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che preveda lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle transazioni in crypto-asset, ovvero il crypto-asset reporting framework (“Carf”).
Nel documento sono presenti quattro elementi fondamentali: la definizione dei crypto-asset, l’individuazione degli intermediari soggetti alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione, l’identificazione delle transazioni e informazioni da comunicare, le procedure di due diligence necessarie per identificare sia gli utenti dei crypto-asset che le giurisdizioni fiscali pertinenti.
Rispetto alla versione proposta il testo finale prevede quanto segue.
Rispetto alla definizione di cripto-asset, permane l’idea di rappresentazione digitale di un valore, basata su una tecnologia distributed ledger o altra tecnologia similare, volta a convalidare le transazioni. È’ stato inserito il c.d. “relevant crypto-asset”, ossia le criptoattività rilevanti ai fini del Carf, oggetto di reporting da parte degli intermediari.
Non ne fanno parte:
Quanto alle transazioni e informazioni da riportare esse riguardano: gli scambi cripto-fiat, gli scambi cripto-cripto, i trasferimenti di cripto-asset.
Circa la due diligence, viene domandato agli intermediari coperti di ottenere un’autocertificazione per determinare la residenza fiscale dei detentori di cripto-asset e di confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione.
Si rileva, poi, una complementarietà dei due sistemi - Carf e Crs - in quanto le criptoattività rilevanti contemporaneamente ai fini del Carf e del Crs comportano che l’intermediario possa evitare l’obbligo di segnalazione dei proventi ai fini del Crs, ove le informazioni siano state già segnalate per il Carf.
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