Il 21 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 il Decreto (MLPS) del 15 settembre 2020, recante la “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”. Il Decreto, in particolare dà attuazione all’art. 53 del Codice del Terzo Settore.
Come accennato in premessa, il RUNTS disciplina:
Per poter iscriversi al RUNTS è necessario che il rappresentante legale dell'ente invii specifica domanda all'Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
Ricevuta la domanda, l'Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione.
In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro 60 giorni, con apposito provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione.
In caso di domanda non corretta o incompleta, sempre entro il termine di 60 giorni, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a 30 giorni.
L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di società di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS.
Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni, nonché a depositare:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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