Superbonus. Truffa? sì al sequestro dei crediti presso la banca

Pubblicato il 25 gennaio 2024

Sono state definitivamente rigettate le istanze di riesame che un istituto di credito aveva avanzato contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti di alcuni crediti d'imposta connessi al Superbonus 110%, in relazione ai reati di truffa e autoriciclaggio contestati a vari soggetti.

Le condotte addebitate a questi ultimi erano consistite nella mancata esecuzione di opere edili appaltate da un Consorzio ed ammesse all'agevolazione Superbonus, oggetto di SAL, in false asseverazioni e fatturazioni al committente, con conseguente riconoscimento di crediti d'imposta, monetizzati attraverso la successiva cessione a istituti di credito.

La banca si era rivolta agli Ermellini lamentando l'impossibilità di sottoporre a sequestro dei crediti acquistati dal cessionario in buona fede, con conseguente carenza del requisito del periculum in mora.

Truffa sui bonus edilizi: sequestro preventivo dei crediti d'imposta

Le relative doglianze, tuttavia, non sono state accolte dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 3108 del 24 gennaio 2024, ha ribadito il principio di diritto già enunciato in precedenti arresti di legittimità in tema di sequestro preventivo impeditivo relativo al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato collegata ad illecito utilizzo di bonus edilizi.

Sono suscettibili di apprensione - ha evidenziato la Seconda sezione penale - i crediti dei terzi cessionari oggetto del Superbonus 110%.

Tali crediti, infatti, derivando dal diritto alla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processual-penalistiche, che non risultano specificamente derogate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy