Con la risposta ad interpello n. 4 del 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento in merito alla spettanza del Superbonus in misura rafforzata, previsto per gli immobili che sono stati danneggiati da eventi sismici, di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del Decreto legge n. 34/2020.
Rivolgendosi al condominio istante, che riteneva “di poter applicare il Superbonus alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, trattandosi di interventi effettuati su un edificio ubicato in «territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza»", l’Agenzia sottolinea che seppure l’immobile sia stato giudicato inagibile, essendo stato oggetto di lavori che ne hanno ripristinato la condizione di agibilità, ad esso non sono più applicabili le disposizioni di favore che prevedono il 110% fino al 31/12/2025 e la cessione del credito senza limitazioni.
Vediamo con ordine come l’Amministrazione finanziaria abbia argomentato questa sua conclusione.
L’istanza di interpello è stata avanzata da un condominio che, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, afferma di essere stato dichiarato inagibile con esito “B”, e che in seguito alla realizzazione di interventi edilizi eseguiti impiegando i contributi pubblici erogati per la ricostruzione, ha ottenuto il ripristino di agibilità.
In un secondo momento, il condominio ha eseguito interventi di efficientamento energetico e per ottenere la maxi-detrazione edilizia del 110% di cui all'articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), ha prodotto in data 22 novembre 2022 la Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus),
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se il suo caso rientra nella fattispecie regolata dal comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Nella risposta ad interpello n. 4/2024, il Fisco analizza la specifica norma che è stata pensata dal legislatore per agevolare tutti gli edifici colpiti dal terremoto e per i quali trova applicazione il così detto Superbonus “ricostruzione”.
Tale specifica agevolazione deroga alla disciplina ordinaria del Superbonus, con il taglio al 70% nel 2024, proprio per consentire di agevolare la ricostruzione post sismica.
La norma che regola il Superbonus sugli immobili danneggiati da eventi sismici è quella descritta al comma 8-ter dell’articolo 119 del Dl “Rilancio” secondo cui: per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali al 110% continua ad essere applicata, in tutti i casi disciplinati dal comma 8 bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Chiarimenti in ordine all'applicazione della suddetta disposizione sono stati forniti con la risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E con la quale è stato precisato che la detrazione del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi di ricostruzione conseguenti ad eventi sismici è salva senza alcuna riduzione dell'aliquota per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Al contrario, invece, il Superbonus ricostruzione non trova applicazione nei casi in cui:
NOTA BENE: Il legislatore ha voluto agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino ''inagibili'' a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce, dunque, la necessità della condizione di inagibilità per poter fruire del Superbonus in maniera “rafforzata”.
In caso contrario, il Superbonus verrà applicato nella misura ordinaria di cui al comma 8-bis del citato art. 119, DL 34/2020, ovvero quando l’intervento avviene su un edificio privo della condizione di inagibilità, perché già oggetto di precedente intervento di ricostruzione che ne ha ripristinato l’agibilità.
Questo è, di fatto, il caso di specie secondo cui il fabbricato condominiale è stato già oggetto di interventi di ricostruzione che ne hanno ripristinato l'agibilità conseguente l'evento sismico e, pertanto, gli interventi che si intendono eseguire, di efficientamento energetico, saranno effettuati su un immobile ''agibile'' che, in quanto tale non ha in corso pratiche per l'assegnazione di contributi post-sisma.
Mancando, quindi, le condizioni per l’applicazione del Superbonus in misura rafforzata, l’edificio condominiale potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, del Superbonus, con la progressiva diminuzione dell'aliquota di detrazione prevista dal comma 8 bis (90% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025).
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