“Lavoro agile in una impresa su tre, specie per due-tre giorni a settimana”. È quanto emerge dall’indagine annuale di Confindustria sul lavoro pubblicata il 5 agosto 2024.
L’indagine 2024 fornisce il quadro generale sulle tendenze in tema di occupazione e politiche aziendali nelle imprese del Sistema Confindustria, con focus dedicata anche al tema del lavoro agile, di cui evidenzia diffusione e intensità di utilizzo.
Un ruolo principale nella diffusione dello smart working è assegnato alla contrattazione collettiva, in particolare, dal "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" stipulato il 7 dicembre 2021 per il settore privato.
Buona parte dei contratti collettivi ha introdotto la disciplina del lavoro agile e recepito il Protocollo, delegando alla contrattazione di secondo livello, in particolare a quella aziendale, la definizione delle regole da osservare, nel rispetto delle particolarità dei singoli contesti aziendali.,
Vediamo a che punto siamo, in Italia, con la diffusione del lavoro agile in base ai dati dell’indagine 2024 di Confindustria e agli ultimi rinnovi contrattuali.
L’indagine 2024 di Confindustria si concentra sostanzialmente su due aspetti:
Emerge che ad utilizzare il lavoro agile nel 2023 è stato il 32,6% delle imprese, percentuale quasi quadruplicata rispetto al periodo pre Covid (8,9% nel pre-pandemia).
Stando ai settori economici, il lavoro agile risulta più diffuso nelle imprese dei servizi (38,5% rispetto al 28,2% dell’industria) per la natura dell’attività svolta.
Ma la diffusione del lavoro agile è legata anche alla dimensione aziendale. Confindustria rileva infatti che lo smart working è presente in percentuale del:
Andando poi all’intensità di utilizzo nelle imprese in cui il lavoro agile è previsto, l’indagine evidenzia che lo stesso è stato utilizzato:
In buona sostanza, in media, il 34% (oltre un terzo) dei dipendenti non dirigenti ha utilizzato lo smart working per lo più per 2 o 3 giorni a settimana (tra 4 e 12 giorni al mese), senza differenze sostanziali tra il dato dell’industria (33,8%) e quello dei servizi (34,2%).
Forniamo di seguito una carrellata degli ultimi rinnovi contrattuali che hanno disciplinato lo smart working.
Il 12 giugno 2024 Assogiocattoli e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil hanno rinnovato il Ccnl Giocattoli industria 30 giugno 2021, introducendo la disciplina del lavoro agile.
Il lavoro agile (art. 38 - Telelavoro e Lavoro Agile) è attuato su base volontaria e può essere concesso a tempo determinato o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
La concessione è a discrezione del datore di lavoro.
Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
Il lavoro agile può essere svolto dalla residenza privata o altri luoghi concordati, rispettando i criteri di sicurezza.
Il lavoro agile deve rispettare i limiti dell'orario giornaliero e settimanale previsti dal C.C.N.L., comprese le regole su pause e riposi.
Gli accordi di secondo livello o i contratti individuali stabiliscono la durata, modalità di adesione, revoca e recesso del lavoro agile, nonché eventuali indennità.
Il 18 giugno 2024 Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil hanno siglato il verbale di accordo di rinnovo del Ccnl per i quadri e gli impiegati agricoli.
L'accordo introduce il lavoro agile, da attivare previo accordo tra le parti, salvo diverse previsioni di legge.
L’art. 29 bis (esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile) stabilisce, in particolare, che la prestazione di lavoro, che di regola viene svolta nei locali aziendali, possa essere svolta anche al di fuori degli stessi in modalità di lavoro agile, ai sensi della legislazione vigente (Legge 22 maggio 2017, n. 81) e del "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" del settore privato del 7 dicembre 2021.
I contratti collettivi di secondo livello, nei limiti fissati dalla legge e dal Protocollo, possono specificare alcuni aspetti riguardanti le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro agile in relazione ad esigenze locali.
Il Ccnl area tessile-moda e chimica-ceramica per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, pulitintolavanderia, occhialeria, chimica e ceramica è stato rinnovato con ipotesi di accordo 16 luglio 2024.
Nell’articolo del rinnovo viene inserita anche la disciplina del lavoro agile (nuovo articolo).
Il lavoro agile è definito come una modalità di lavoro basata sulla volontarietà e richiede la sottoscrizione di un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro.
Il rifiuto del lavoratore di aderire a questa modalità non può essere motivo di licenziamento o sanzioni disciplinari.
L'avvio del lavoro agile richiede un accordo scritto che deve includere vari elementi essenziali tra cui la durata dell'accordo, l'alternanza tra lavoro in sede e fuori sede, i luoghi esclusi per la prestazione lavorativa, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo, e le modalità di controllo della prestazione lavorativa.
Ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo territoriale e/o aziendale, la giornata lavorativa in modalità agile si caratterizza per l'assenza di un preciso orario di lavoro e per l'autonomia nello svolgimento della prestazione nell'ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali..
È possibile articolare la prestazione lavorativa in fasce orarie, prevedendo una fascia di disconnessione durante la quale il lavoratore non deve erogare la prestazione lavorativa. Inoltre, durante le giornate di lavoro agile, di norma, non è previsto il lavoro straordinario. In caso di assenze legittime, il lavoratore ha il diritto di disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può scegliere liberamente il luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, purché siano garantite condizioni di sicurezza e riservatezza.
La contrattazione collettiva territoriale e/o aziendale può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
Il 22 luglio 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti all’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
Le Parti hanno concordato di recepire il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021.
Il 19 luglio 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie.
L’accordo reca la disciplina del lavoro agile (articolo 38-ter - Lavoro agile).
Il lavoro agile, attuato su base volontaria e come modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può svolgersi anche al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici adeguati, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente svolgerà le proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali.
L’accordo rinvia da ultimo alle vigenti disposizioni di legge e all’emanazione di eventuali accordi e regolamenti aziendali.
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