Assumere un lavoratore in condizione di disabilità, oltre a costituire un obbligo di legge nei casi previsti dal legislatore, può rappresentare un’occasione di crescita ed inclusione per l’ambiente di lavoro e, per il datore di lavoro, anche un’opportunità di riduzione del costo del lavoro.
Dal 2024 l'incentivo, di tipo economico, riconosciuto, in via strutturale, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità diviene ancora più appetibile se l’assunzione riguarda soggetti che percepiscono l’Assegno di inclusione e soggetti che fruiscono del Supporto per la formazione e il lavoro.
Condurremo l’analisi dell’incentivo strutturale in parola servendoci di prospetti utili ad un loro inquadramento più immediato.
Ma prima, una importante premessa.
Il decreto lavoro (art. 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto, con l’istituzione di apposito Fondo, un incentivo economico, a termine, a favore degli enti del Terzo settore (articolo 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Un emendamento del Governo al disegno di legge di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 (decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), al vaglio delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio e Tesoro della Camera dei deputati, estende la sua operatività fino al 31 dicembre 2024 e riapre i termini per la definizione delle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, che dovrà avvenire con decreto da adottare entro il 1° marzo 2025.
L'incentivo strutturale per l’assunzione di lavoratori con disabilità, finanziato con le risorse del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili” e fino al loro esaurimento, è disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’INPS, a cui è affidata la gestione dello stesso, ha emanato le istruzioni con la circolare n. 99 del 3 giugno 2016.
NOTA BENE: Per l’annualità 2023, il Fondo dispone complessivamente di euro 77.663.393 di cui 53.640.879 euro attribuiti all’INPS con il decreto interministeriale del 17 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 291 del 14 dicembre 2023.
Beneficiari dell’incentivo economico sono potenzialmente tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (pertanto, ad esempio, anche associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali), soggetti o meno agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, ivi compresi gli enti pubblici economici.
Secondo quanto chiarito dall'INPS in relazione alle più recenti agevolazioni, rientrerebbero (sul punto si auspicano conferme ufficiali dell’Istituto) tra i datori di lavoro beneficiare del contributo anche:
Sono agevolate le assunzioni di lavoratori con elevato grado di disabilità fisica, intellettiva e psichica.
Più nel dettaglio, deve trattarsi esclusivamente di lavoratori:
Il contributo economico in parola non spetta per le altre categorie protette di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio.
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L’incentivo economico di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 spetta per
L’incentivo spetta anche per:
Il contributo è determinato in base alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Il suo importo varia in base al grado e alla tipologia di riduzione della capacità lavorativa del lavoratore assunto; la sua durata massima invece è legata alla tipologia rapporto di lavoro instaurato.
Di seguito il prospetto.
Categoria del lavoratore |
Misura del contributo economico |
Durata massima dell’incentivo |
Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni dalla 1a e la 3a categoria |
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
36 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato |
Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni dalla 4a alla 6a categoria |
35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
|
Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. |
70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
60 mesi per l’assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; per tutta la durata del contratto a tempo determinato, che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi |
L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine determinino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
L'incentivo è inoltre subordinato:
L'agevolazione è ampiamente cumulabile, laddove ne sussistano i presupposti di applicazione, con incentivi e riduzioni contributive in senso stretto.
Pertanto il datore di lavoro può godere, per il medesimo lavoratore, del contributo economico in parola e del beneficio contributivo purché il loro importo complessivo non superi la misura del 100% dei costi salariali.
È il caso dell’l’incentivo all'assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari settori produttivi o professioni (articolo 4, commi 8-11, legge n. 92/2012) e dell’esonero contributivo parziale per l'assunzione di giovani (articolo 1, comma 100 e seguenti, legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
Ma è anche il caso del nuovo incentivo contributivo all’assunzione (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e 50% nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua per le assunzioni a tempo determinato o stagionale), per i datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (articolo 10, decreto lavoro) e del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto lavoro).
Come espressamente chiarito dall’INPS con la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, la cumulabilità dell'esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI con disabilità con l’incentivo economico per l’assunzione di soggetti disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68/1999, è possibile nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili, laddove per costi salariali devono intendersi la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendente gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali (articolo 2, paragrafo 31, Regolamento (UE) n. 651/2014)
L’incentivo non è invece cumulabile con gli incentivi di natura economica come l'incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Per essere ammesso alla fruizione dell’incentivo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo con il modulo di istanza online “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo –Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, indicando:
L’INPS verifica entro 5 giorni la disponibilità delle risorse e comunica al datore di lavoro su “DiResCo” che è stato prenotato in suo favore l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro deve, se non lo ha fatto in precedenza, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione e, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, è tenuto a comunicare all'INPS l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’incentivo è fruibile con conguaglio nelle denunce contributive mensili.
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