Rottamazione quater, quando e come pagare

Pubblicato il 13 marzo 2024

Può accadere che pur essendo ammessi alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali non sia possibile onorare i pagamenti per assoluta mancanza di liquidità. E ciò, di norma, comporta la decadenza dal beneficio con la nuova iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Ma per le prime rate da versare è intervenuto un aiuto dal decreto Milleproroghe.

Infatti, come ricorda il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 12 marzo 2024, il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (appunto Milleproroghe), salva i mancati pagamenti delle rate scadute nel 2023 e quella del 28 febbraio 2024.

Rottamazione-quater: proroga dei versamenti al 15 marzo

La disposizione in osservazione è l’articolo 3–bis del DL. n. 215/2023 che stabilisce come il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle prime due rate da corrispondere nell’anno 2023, e della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non comporti l’inefficacia della definizione agevolata nel caso in cui il contribuente effettui l’integrale pagamento delle dette rate entro il 15 marzo 2024.

In sostanza il Decreto Milleproroghe ha differito le date dei pagamenti della rottamazione-quater del 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata) portandole al 15 marzo 2024.

ATTENZIONE: Essendo applicabile il periodo di tolleranza pari a 5 giorni, è considerato tempestivo il pagamento effettuato entro il 20 marzo.

Slittamento anche per soggetti colpiti dalle alluvioni

Il comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fa salvi anche i contribuenti dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 ossia i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (Decreto Alluvione).

In particolare la proroga dei termini al 15 marzo 2024 riguarda anche le prime due rate della definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, dovute dai soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 del DL. n. 61/2023, convertito con L. n. 100/2023.

Anche per costoro vige la tollerabilità dei 5 giorni: il pagamento può avvenire entro il 20 marzo.

Rottamazione quater: cosa prevede

La Legge n. 197/2022 ha introdotto la rottamazione-quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La definizione delle cartelle prevede la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Rientrano nella definizione i debiti:

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha rivisto i termini previsti per il pagamento delle somme della rottamazione-quater come segue:

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione, i termini e le scadenze della rottamazione-quater sono prorogati di 3 mesi.

Come noto, è arrivata la proroga al 15 marzo 2024 per le prime tre rate della definizione agevolata.

I contribuenti hanno dovuto aderire alla rottamazione presentando domanda nel termine del 2 ottobre 2023.

Mancato pagamento al 15 (20) marzo

Qualora non si ottemperi al pagamento nei termini o se si versi un importo parziale, si fermano gli effetti agevolativi della rottamazione-quater, con la conseguenza che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Inoltre quanto già versato sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Come si paga

Per il pagamento devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile anche sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it.

I canali per mezzo dei quali effettuare il versamento sono:

Previo appuntamento, è consentito pagare direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Servizio ContiTu

E’ disponibile nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione il servizio ContiTu, che permette di pagare gli importi relativi solo ad alcune cartelle o avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

A tal fine, è necessario compilare la richiesta indicando le cartelle o gli avvisi che si intendono pagare. Successivamente il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento.

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