Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 il Collegato lavoro, legge13 dicembre 2024, n. 203, recante disposizioni in materia di lavoro.
Dopo il primo via libera della Camera dei deputati del 9 ottobre 2024, il Collegato lavoro ha incassato anche il sì definitivo del Senato nella seduta dell'11 dicembre 2024..
La legge n. 203 del 2024 giunge al traguardo finale all’esito di un iter lungo e travagliato iniziato con il varo del Consiglio dei Ministri il 1° maggio del 2023.
Il testo è stato in più punti ritoccato, in sede referente, dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati, alle quale era stato assegnato il 28 novembre 2023, passando da 23 articoli originari a 34 articoli finali.
La lunga gestazione del provvedimento ha reso necessario lo stralcio, ratione temporis, in particolare, dell’'articolo 1, che prevedeva l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, in quanto la disposizione, di tenore analogo, è già contenuta nel cd. decreto Agricoltura (articolo 2-quater del decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101).
Alla stessa stregua è stata soppressa la disciplina dell’attività di compliance dell’INPS tesa a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, confluita nel cd. decreto PNRR (art. 30, commi da 5 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).
Sono tante, e rilevanti, le novità del provvedimento, alcune attese, altre meno.
Ampio è inoltre il suo raggio d’azione che copre diverse aree e aspetti della gestione del rapporto di lavoro subordinato (ma non solo): dalla salute e sicurezza dei lavoratori, alle visite pre-assunzioni, al rapporto tra assenze ingiustificate e dimissioni; dalla regolamentazione del periodo di prova, alla disciplina del contratto di somministrazione, allo smart working, alla formazione professionale.
Di seguito diamo conto delle novità del Collegato lavoro in vigore dal 12 gennaio 2025.
L’articolo 1 del Collegato lavoro modifica alcune disposizioni del T.U. sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
In particolare, ad essere oggetto di riforma sono le norme in materia di sorveglianza sanitaria (articolo 41).
Si fa rientrare la visita medica preassuntiva nel più ampio alveo delle visite preventive.
Si prevede inoltre che il medico competente, nella prescrizione degli esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione;
L’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, scatta solo qualora la stessa sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora invece non ritenesse necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
A modifica dell’articolo 65 del T.U. si dispone sullo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei sicurezza sul lavoro, prevedendo l’obbligo del datore di lavoro di comunica tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ispettorato territoriale del lavoro competente l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione individuata con apposita circolare dell'INL.
I locali potranno essere utilizzati una volta trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione o dalla eventuale comunicazione delle ulteriori informazioni richieste dall’ITL.
L’articolo 2 del Collegato lavoro reca norme di semplificazione dei ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il datore di lavoro potrà ricorrere:
L’articolo 3 estende alle prestazioni versate dall’INAIL le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio per il 2015) riguardanti le prestazioni versate dall’INPS.
L’articolo 4 della legge n. 203 del 2024 affida alla sede territoriale dell'INAIL che ha emesso il provvedimento la decisione sui ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (legge n. 493 del 1999).
Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS dai medici necroscopi siano messe a disposizione dell'INAIL secondo modalità concordate tra i due Istituti.
In sostituzione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa, si prevede che:
L’articolo 7 estende la disciplina sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti di cui all’articolo 937 della legge di Bilancio 2022, prevedendo in particolare che, in caso di parto, i termini sono sospesi a decorrere dall’ottavo mese di gestazione (anziché dal giorno del ricovero) fino al trentesimo giorno successivo al parto.
Viene inoltre introdotta l’ulteriore fattispecie del ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso.
Limitatamente ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, i decreti istitutivi di ciascun fondo dovranno determinare la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore e che il fondo di integrazione salariale deve trasferire al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'INPS, secondo le modalità stabilite con decreto.
L’articolo 9 della legge n. 203 del 2024 ammette la possibilità di utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse derivanti dalla contribuzione in capo ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.
A modifica del comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il Collegato lavoro prevede che l’assunzione da parte del somministratore di soggetti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non rientri nel calcolo dei limiti previsti per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Viene inoltre espunta la previsione, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, che consente all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
L’articolo 11 della legge n. 203 del 2024 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 in base alla quale rientrano nelle attività stagionali, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (“Elenco che determina le attività a carattere stagionale”), anche le attività organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.
A modifica del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2022, per i contratti a termine nel settore privato, si prevede che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova sia stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.
Si conferma che il termine entro cui il datore di lavoro deve comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione è di 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Viene ridotto l’ambito di esclusione previsto per l’applicazione della disciplina relativa al regime forfetario per imprese e professionisti dalla normativa vigente.
In particolare, si dispone che l’attuale esclusione prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, riferita alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” non trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:
Si dispone che, previo aggiornamento del piano formativo individuale, il contratto di apprendistato di primo livello possa essere trasformato, oltre che in apprendistato, anche in apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
Si dispone che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro comunichi l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione, e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
Tale disciplina non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.
Si prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410 e 412-ter del Codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, fermo restando quanto previsto in materia di procedure semplificate di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'INPS e l'INAIL potranno consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto e secondo modalità determinate con atto del consiglio di amministrazione.
Il Collegato lavoro dispone che i ricorsi contro l’iscrizione al ruolo, nonché contro l’esecuzione e gli atti esecutivi siano notificati presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
Si dispone che le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all’APE sociale e per l'accesso al pensionamento anticipato riservato ai cosiddetti lavoratori precoci, con requisito contributivo ridotto debbano essere presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno (comma 1).
Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà concesse dall’articolo 13, primo e quinto comma, della legge n. 1338 del 1962, potrà chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.
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