Arriva dall’Agenzia delle Entrate la conferma delle modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del MEF del 16 luglio 2021.
Quest’ultimo provvedimento ministeriale ha disposto l’ulteriore ampliamento della platea dei soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese e dei rimborsi al Sistema tessera sanitaria.
Così, dopo i farmacisti e i medici, ora, è la volta di un più ampio elenco di professionisti che, a decorrere dall'anno di imposta 2021, dovranno trasmettere i dati sanitari relativi alle spese sostenute dai contribuenti ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Nello specifico, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per le prestazioni dagli stessi erogate, sono:
i tecnici sanitari dei laboratori biomedici;
i tecnici audiometristi;
i tecnici audioprotesisti;
i tecnici ortopedici;
i dietisti;
i tecnici di neurofisiopatologia;
i tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
gli igienisti dentali;
i fisioterapisti;
i logopedisti;
i podologi;
gli ortottisti e gli assistenti di oftalmologia;
i terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
i tecnici della riabilitazione psichiatrica;
i terapisti occupazionali;
gli educatori professionali;
i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Recepite le novità del Dm 16 luglio 2021, il Direttore dell’Agenzia – come previsto dal Dlgs 21 novembre 2014, n. 175 - individua i termini e le modalità per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
In particolare, con il provvedimento n. 249936 del 30 settembre (pubblicato il giorno seguente), viene confermata la stessa disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come integrato dal provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 2019, con riferimento:
alle modalità di accesso ai dati aggregati,
alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente,
all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate,
alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.
Il nuovo provvedimento agenziale riepiloga, inoltre, tutte le tipologie di spese sanitarie da inviare al Sistema TS, che confluiranno nella precompilata 2022, con il benestare del Garante della privacy.
Le tipologie di spesa da comunicare sono le seguenti:
ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Ssn;
spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura Ce;
servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
farmaci per uso veterinario;
prestazioni sanitarie, escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica (assistenza specialistica ambulatoriale, visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazione chirurgica, certificazione medica, ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza al netto del comfort);
prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 dei decreti Mef del 1° settembre 2016, del 22 marzo 2019, del 22 novembre 2019, del 16 luglio 2021;
spese agevolabili solo a particolari condizioni, quali protesi e assistenza integrativa, cure termali, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica e altre spese sanitarie.
La novità si applica alle spese sanitarie sostenute nel 2021 che dovranno essere inviate entro il 31 gennaio 2022.
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