Il riconoscimento dell’eccedenza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile realizzato, a seguito della stipula dell’accordo “patent box” è l’argomento della risposta ad interpello n. 498 del 23 ottobre 2020.
Il quesito è stato sollevato da un’azienda che, negli anni 2015-2017, aveva partecipato insieme ad altre società partecipate dalla stessa, come consolidata, al regime di consolidato fiscale nazionale, che però è venuto meno a decorrere dal 2018 a seguito di un’operazione di riorganizzazione societaria.
Proprio a partire dal 1° gennaio 2018, infatti, la società, a seguito di esercizio di una nuova opzione, ha aderito, in qualità di capogruppo, ad un nuovo consolidato fiscale con le società dalla stessa partecipate e già aderenti al precedente consolidato.
Nel 2020, dopo aver siglato con l’Agenzia delle Entrate un accordo di ruling, per l’utilizzo diretto di beni immateriali, relativamente ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019, la società voleva presentare delle dichiarazioni integrative “ultrannuali” per dare evidenza dei minori imponibili fiscali trasferiti al gruppo per effetto della sottoscrizione dell'accordo di ruling "Patent Box".
Tuttavia, la stessa rappresentava che l’eccedenza a credito emergente dalle dichiarazioni integrative non avrebbe potuto essere esposto dalla ex consolidante nella propria dichiarazione CNM 2021 relativa al 2020, in quanto il consolidato fiscale si era interrotto con decorrenza 2018.
A tal fine, chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in merito agli adempimenti da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell'eccedenza di credito alla stessa spettante.
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli ultimi due periodi d'imposta oggetto di accordo "Patent box", concorda con la soluzione prospettata dall'istante, ritenendo così che:
Per quanto riguarda, invece, i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017, precisa la risposta n. 498/E/2020 che per evidenziare le variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell’accordo per il Patent Box, la società può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la ex consolidante può presentare le dichiarazioni integrative del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d’imposta, al fine di far emergere la maggior eccedenza a credito/eccedenza di versamento in capo all’ex consolidato.
Tuttavia, tale credito che emerge in capo all’ex consolidato non può essere oggetto di cessione infragruppo (articolo 43-ter Dpr 602/1973), dato che il consolidato si è interrotto e la società ex consolidante non è più parte del gruppo.
Pertanto, conclude l’Agenzia, solo la ex controllante può disporre del maggior credito che emerge dalle dichiarazioni integrative e, quindi, chiederne il rimborso (ed eventualmente cederlo ai sensi dell’articolo 43-bis Dpr 602/1973) o utilizzarlo in compensazione. In quest’ultimo caso, l’ex consolidante può trasferire alla ex consolidata una somma compensativa in base ai vecchi accordi di consolidamento.
A proposito di dichiarazioni integrative, si ricorda che oggi, lunedì 26 ottobre 2020, è l’ultimo giorno utile per presentare il modello 730/2020 integrativo a favore del contribuente.
Pertanto, tutti coloro che hanno dimenticato di esporre alcuni oneri deducibili o detraibili nel 730 già inviato possono presentare un modello 730 che integra il precedente.
Il modello 730 rettificativo deve essere presentato ad un intermediario, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
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