Dal 23 maggio 2022, è noto, il modello 730 precompilato è consultabile online, con la possibilità per i contribuenti di effettuare l’accesso alla propria dichiarazione dei redditi attraverso il sito dedicato alla precompilata. La fase operativa si è aperta dal 31 maggio, con la possibilità di modificare e inviare il modello Redditi precompilato all’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, a regime, la data per la messa a disposizione dei modelli precompilati è il 30 aprile.
Vediamo come comportarsi se ci si accorge che il modello contiene dei dati errati o mancanti.
Qualora emerga che il 730 già inviato contiene dati errati o mancanti, è possibile entro lunedì 20 giugno annullarlo, una sola volta, e trasmettere un nuovo modello.
Come procedere?
Innanzitutto l'operazione di annullamento è consentita solamente, accedendo all’applicazione dedicata alla precompilata e selezionando la voce “Richiedi annullamento 730”, se lo stato della ricevuta di avvenuta trasmissione risulta “elaborato”.
Inoltre, se il contribuente ha compilato Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, deve prima cancellare i dati che ha inserito cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo” e poi procedere all’annullamento.
Così facendo, si ripristina la dichiarazione originaria e dopo 24/48 ore dall'annullamento è possibile inviare un nuovo 730.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che, trascorso il 20 giugno, la precompilata inviata si può correggere:
Dal 23 maggio 2022, dunque, i contribuenti e i soggetti delegati hanno potuto visualizzare, nell’apposita area autenticata dell’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate e l’elenco delle informazioni disponibili relative ai redditi, agli oneri detraibili e deducibili, ai versamenti, agli acconti o ai crediti d’imposta presenti in Anagrafe tributaria o comunicate dai soggetti obbligati.
I contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
la Carta di identità elettronica (CIE);
la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS (solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano).
A partire dal 31 maggio si è reso possibile inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate
Due sono le opzioni possibili:
N.B. - Importante sapere che quest’anno, se la precompilata viene modificata, il Fisco potrà fare i controlli solo sui dati aggiunti o corretti dal contribuente; mentre, fino allo scorso anno, in caso di modifica di un unico dato era necessario ricontrollare tutte le informazioni anche quelle non variate.
L’Agenzia delle Entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
la data di presentazione della dichiarazione;
il riepilogo dei principali dati contabili.
Si ricorda, infine, che resta ferma la possibilità di non avvalersi della dichiarazione precompilata e ricorrere quindi ai canali tradizionali di compilazione e presentazione.
Tra le altre date in agenda da ricordare, le seguenti:
entro il 30 giugno, i contribuenti senza sostituto d’imposta o con modello Redditi devono versare il saldo o il primo acconto.
entro il 22 agosto, i contribuenti senza sostituto d’imposta o con modello Redditi possono versare il saldo o il primo acconto, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
entro il 30 settembre, va presentato il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate; entro la stessa data il contribuente deve scegliere la destinazione del 5 per mille e dell’8 per mille.
E’ stato il decreto Sostegni-ter a prorogare al 23 maggio, limitatamente alla dichiarazione precompilata 2022, la scadenza prevista dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
A definire le modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate 730 relative al periodo d’imposta 2021, da parte dei contribuenti e degli altri soggetti autorizzati, oltre che le date a partire dal quale i contribuenti potranno accettarla, modificarla o inviarla con il «fai-da-te» è stato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 20 maggio 2022.
Il documento di prassi n. 173218/2022, ha confermato quasi tutte le disposizioni applicabili lo scorso anno e definite con il provvedimento n. 113064 del 7 maggio 2021 ed è, inoltre, accompagnato anche dal fac-simile del foglio informativo sulle voci inserite (o meno) nella precompilata tra redditi e spese detraibile o deducibili e dalle specifiche tecniche per le richieste di Caf e intermediari delegati dai contribuenti.
L’Agenzia ha anche pubblicato online la Guida aggiornata “La dichiarazione precompilata 2022” e un video, pubblicato sul canale YouTube delle Entrate, per illustrare le novità e i passi da seguire per consultare e inviare la propria dichiarazione.
Il modello 730/2022 presenta alcune novità che sono state speigate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 19 maggio.
In primo luogo, si legge che è stato integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.
Inoltre, è ammessa la procura ad una persona di fiducia, ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per accedere alla propria dichiarazione precompilata.
Ciò vuol dire che il contribuente che non vorrà o non potrà procedere con la consultazione e l’invio «fai-da-te» (attraverso le credenziali utilizzabili), e allo stesso tempo non vuole rivolgersi agli intermediari abilitati, potrà conferire una procura ad una persona fisica di fiducia per effettuare le operazioni per proprio conto.
Viene anche indicato come presentare la procura: il rappresentante (persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali Spid, Cie (Carta di identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei sercizi) e potrà scegliere se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato.
Ogni persona può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre persone.
Tale modalità di accesso non si applica, però, ai Caf e ai professionisti abilitati che, in caso di delega del contribuente, procedono secondo una loro procedura di accesso e “fornitura”.
In caso di procura generale, la richiesta di abilitazione ad effettuare le operazioni di cui al punto 4.1.2 del provvedimento è presentata dal rappresentante o dal rappresentato presso un
qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo la documentazione attestante la procura.
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