Gli ultimi 15 giorni di marzo si presentano densi di appuntamenti per professionisti, datori di lavoro e lavoratori.
Per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili (messaggio n. 4156 del 9 dicembre 2024). L’agevolazione è esposta nell’estratto debitorio aziendale entro il 17 marzo 202 al fine di consentire alle aziende di saldare il debito residuo.
NOTA BENE: Entro la stessa data va effettuato anche il versamento contributivo relativo al III trimestre 2024.
Entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo cade di domenica), i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica e utilizzando il modello "ordinario", la Certificazione Unica 2025, per i redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi relativi al periodo d'imposta 2024.
Il flusso di comunicazione dei dati della CU 2025 deve avvenire esclusivamente con modalità telematica e può essere trasmesso:
Entro la stessa data la Certificazione unica 2025 va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico".
La trasmissione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale relativi al periodo d'imposta 2024 può essere effettuata entro il 31 marzo 2025.
ATTENZIONE: A partire dal periodo d'imposta 2024, cessa l'obbligo di invio delle Certificazioni Uniche per i compensi erogati ai titolari di partita IVA che adottano il regime forfettario e in regime di vantaggio.
Entro il 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono trasmettere la comunicazione annuale obbligatoria riguardante i lavori usuranti e notturni effettuati nell’anno precedente (2024).
La comunicazione per il monitoraggio annuale dei lavori usuranti/notturni effettivamente svolti in azienda e la comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici relativamente alle giornate effettive di lavoro notturno prestate dal lavoratore durante l’anno va inviata, dal datore di lavoro o da un suo intermediario delegato, tramite il modello LAV_US, esclusivamente in modalità telematica.
NOTA BENE: La comunicazione di lavoro notturno può non essere dovuta se il datore di lavoro ha effettuato la comunicazione di rilevazione dei lavori usuranti/notturni, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
Sempre entro il 31 marzo 2025, le aziende sono tenute a comunicare all'INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, qualora ci siano variazioni o nuove designazioni. L’obbligo di comunicazione riguarda solo i casi di prima nomina o modifiche al nominativo già comunicato.
La comunicazione deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre 2024 e va effettuata utilizzando l’applicazione “Dichiarazione RLS” disponibile accedendo ai servizi online del portale INAIL.
Le aziende costituitesi durante il 2024 e che raggiungono il limite dei 50 addetti entro il 31 dicembre dello stesso anno devono trasmettere la dichiarazione dei dati occupazionali entro il 31 marzo 2025.
La dichiarazione va resa con il modulo "SC34_TFR_Tesoreria".
Il 31 marzo 2025 segna la chiusura della prima finestra utile per inviare la domanda di certificazione all'INPS per l’accesso all’APE Sociale, l’indennità ponte per lavoratori disoccupati, caregivers, invalidi e addetti a mansioni gravose (INPS, messaggio n. 502 del 10 febbraio 2025).
La domanda deve essere presentata da coloro che hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età e che soddisfano i requisiti contributivi specifici per ciascuna categoria.
La domanda può essere presentata direttamente sul sito internet dell'INPS (percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”) o tramite il Patronato o chiamando il Contact Center Multicanale dell’INPS.
Entro il 31 marzo 2025, i lavoratori precoci ovvero coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contribuzione prima del 19° anno di età e che perfezionano 41 anni di contributi entro il 2026 devono presentare, per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo, una domanda di riconoscimento del beneficio
NOTA BENE: Dal 2025 sono modificati i termini per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio per i lavoratori precoci, in corrispondenza con le scadenze già fissate per l’indennità di APE sociale (INPS, messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025) .
La domanda deve essere presentata direttamente dal sito internet dell'INPS (percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Nuova prestazione pensionistica” o “Certificati”) o tramite il Patronato o chiamando il Contact Center Multicanale dell’INPS.
Previsto per il 31 marzo 2025 l'invio della comunicazione annuale dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il modello Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.
L’invio deve avvenire tramite l’applicativo web nella sezione "servizionline" del portale INAIL > Comunicazione medico competente.
È fissato infine al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la presentazione all'INPS delle domande di indennità di disoccupazione agricola in relazione ad eventi di disoccupazione avvenuti nel 2024.
La domanda può essere effettuata online sul sito internet dell’INPS, ovvero tramite Contact center o Patronati.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".