Affollato si presenta il calendario alle date del 16 luglio e 31 luglio 2024. Si rappresentano solo alcune scadenze.
Tra i versamenti delle imposte sostitutive rientra quella della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni.
Questo pagamento è riferito ai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, e rappresenta il saldo per l'anno 2023 e il primo acconto per l'anno 2024. Saranno applicati interessi nella misura dello 0,17%.
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando modalità telematiche direttamente attraverso i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, i canali telematici Fisconline o Entratel, o tramite home banking. Gli intermediari abilitati possono anche essere utilizzati per il versamento. I non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure per pagamenti di F24 precompilati dall'ente impositore.
Vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1668: Interessi per pagamento dilazionato delle imposte erariali;
- 1854: Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018;
- 1856: Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - SALDO - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018.
I contribuenti, inclusi le persone fisiche, le società di persone, e gli enti equiparati, nonché i soggetti IVA, che presentano le dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024) e la dichiarazione IRAP 2024, hanno la possibilità di effettuare il primo versamento delle imposte entro il 31 luglio. Questo pagamento può essere effettuato in unica soluzione o come prima rata. Il versamento rappresenta il saldo per l'anno 2023 e il primo acconto per l'anno 2024.
Per coloro che optano per il pagamento rateale, è prevista una maggiorazione dello 0,40% sull'intero importo a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione di ulteriori interessi. Tuttavia, i soggetti ISA e forfetari sono esentati dall'applicare la maggiorazione dello 0,40% e possono effettuare il pagamento delle imposte risultanti senza questa aggiunta.
Passando ai soggetti ISA, ovvero coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi entro il limite stabilito per ciascun indice dal decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle seguenti dichiarazioni:
per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale.
Si tratta del versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023
Questi versamenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2024, ma possono essere eseguiti fino al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Dlgs n 13/2024.
Diritto annuale
Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenuti a effettuare il versamento del diritto annuale 2024 alla loro Camera di Commercio di appartenenza.
Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, indicando il codice tributo 3850 - Diritto camerale, nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.
Per le società di capitali, la data di scadenza del pagamento varia in base alla chiusura dell'esercizio e all'approvazione del bilancio. Generalmente, il diritto deve essere pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, come specificato dall'art. 37 del D.L. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 (30 giugno).
Tuttavia, per il 2024, è stata disposta la proroga al 31 luglio 2024, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Rottamazione quater
I contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale nell'ambito della Rottamazione quater devono effettuare il versamento della quinta rata del debito residuo, come comunicato dall'Agente della riscossione.
Questo passaggio è necessario per completare la "definizione agevolata" dei carichi trasferiti all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. È prevista una tolleranza di cinque giorni per il pagamento.
Il pagamento poteva avvenire:
Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
In ultimo, trattiamo del versamento dell'imposta sostitutiva per il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. Gli interessati sono titolari, siano essi persone fisiche o società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione, nonché utilizzatori di imbarcazioni e navi da diporto in locazione finanziaria. Questi soggetti, dopo aver effettuato la comunicazione secondo il D.M. del 26 febbraio 2013, svolgono attività di noleggio in forma occasionale delle predette unità. Sono inclusi coloro che non sono coperti dagli ISA o che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite stabilito per l'ISA di riferimento dal decreto di approvazione, e che non partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli ISA.
Il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali si effettua in unica soluzione, tramite il Modello F24, codice tributo 1847. L'aliquota applicata è del 20% sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione.
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