Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105, l'INPS ha diramato le prime indicazioni sulle novità in vigore dal 13 agosto 2022 in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Con il messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022 l'Istituto preannuncia l'emanazione di una specifica e più dettagliata circolare.
Riepiloghiamo le novità della riforma contenuta nel D.Lgs. n. 105/2022 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza con l'ausilio delle istruzioni INPS.
Con riferimento ai congedi per il padre lavoratore, si registrano due importanti novità:
Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito dal padre lavoratore dipendente (anche adottivo o affidatario), per un periodo di 10 giorni lavorativi ovvero di 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale compreso dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
Inoltre i giorni di congedo possono essere fruiti dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (ma non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.
Il padre deve comunicare al datore di lavoro i giorni in cui intende godere del congedo obbligatorio almeno 5 giorni prima, ove possibile, dell'evento nascita stabilito sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La comunicazione va effettuata in forma scritta o utilizzando il sistema informativo aziendale, se disponibile.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Per le lavoratrici autonome viene estesa la tutela previdenziale ai periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza" (articolo 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 105/2022 che introduce, il comma 2-ter all’articolo 68 del T.U).
L’indennità giornaliera per tale periodo è riconosciuta solo in presenza di un accertamento medico della ASL e va calcolata secondo i criteri generali stabiliti per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.
Dal 13 agosto 2022 sono indennizzabili i periodi di congedo parentale di 3 mesi per la madre e di 3 mesi per il padre, fruibili fino al dodicesimo anno (non più fino al sesto anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I predetti periodi non sono trasferibili all’altro genitore.
In aggiunta, entrambi i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un periodo indennizzabile della durata complessiva di ulteriori 3 mesi. A prevederlo è l’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 105/2022 che modifica il comma 1 dell’articolo 34 del T.U.
Non cambiano, invece, i limiti massimi individuali (articolo 32 del T.U.) che restano di 6 mesi per la madre e di 6 mesi per il padre (questi ultimi elevabili a 7 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento
Entrambi i genitori possono inoltre fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Rafforzata anche la tutela per il genitore solo (ivi compreso colui che ha l’affidamento esclusivo del figlio) al quale sono riconosciuti 11 mesi (in luogo di 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (in luogo di 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione fino al dodicesimo anno (in luogo dell'ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). L'indennità è erogata se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
A ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione separata viene riconosciuta la possibilità di fruire di un periodo pari a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Il diritto al congedo parentale è esteso anche ai padri lavoratori autonomi. Ciascuno dei genitori ha il diritto a fruire di 3 mesi di congedo parentale entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
L'INPS avverte che i congedi in parola sono fruibili dal 13 agosto 2022 avanzando regolare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente.
Successivamente, ad aggiornamenti informatici rilasciati, si dovrà regolarizzare la fruizione presentando domanda telematica all’INPS.
I lavoratori autonomi possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS.
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