Lavoratori dello spettacolo: quale contribuzione per l’indennità di discontinuità?

Pubblicato il 09 aprile 2024

Contribuzione che va e contribuzione che viene. E quella che viene è più salata di quella che va!

Sono le considerazioni che discendono dall’analisi dell’attesa circolare dell’INPS che fa il punto sul nuovo assetto della contribuzione obbligatoria in vigore dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'introduzione dell’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Se, a decorrere dal 1° gennaio 2024, cessa l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’ALAS, arrivano, per un’ampia platea di lavoratori del settore dello spettacolo a cui è riconosciuta l’indennità di discontinuità, nuovi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro o committente.

Tracciamo di seguito il quadro aggiornato della contribuzione di finanziamento dell’indennità di discontinuità e delle cd. contribuzioni minori, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, partendo dalla prestazione all’origine della stessa, vale a dire l'indennità di discontinuità.

Cosa è l’indennità di discontinuità e a chi spetta

È bene innanzitutto ricordare che, dal 1° gennaio 2024, è stata introdotta l’indennità di discontinuità quale indennità strutturale e permanente (D.Lgs. 30 novembre 2023 , n. 175).

L’indennità è riconosciuta ad una amplia platea di lavoratori del settore dello spettacolo.

Vi rientrano:

  1. tutti i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (articolo 3, commi 98, 99 e 100, legge n. 350/2003);
  2. i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui al Gruppo A (articolo 2, comma 1, lettera a), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, vale a dire i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005;
  3. i lavoratori subordinati a tempo determinato che prestano attività non rientranti nel Gruppo A, appartenenti al Gruppo B (articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182) e con le seguenti qualifiche professionali (decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023):
  1. i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità.

L’INPS ha illustrato requisiti e modalità di presentazione della domanda con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, riservandosi di definire la disciplina di dettaglio relativa ai nuovi obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro o committenti con successiva circolare.

Circolare, la n. 56, che è stata emanata l’8 aprile 2024.

Indennità di discontinuità: contribuzione di finanziamento dal 1° gennaio 2024

A decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento a tutti i lavoratori destinatari dell’indennità di discontinuità è dovuta un contributo di finanziamento a carico del datore di lavoro o committente, con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo, senza massimale di legge.

Il contributo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Sempre dal 1° gennaio 2024 è dovuto anche un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995).

Anche questo contributo confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

ATTENZIONE: Il contributo di solidarietà dell'1% va ad aggiungersi al contributo di solidarietà ordinario previsto ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS)  e dovuto nella misura del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore, quest'ultimo pertanto elevato al 3% dal 1° gennaio 2024).

Inoltre, dal 1° gennaio 2024, il contributo addizionale di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è ridotta in misura pari all'1,10% dell’imponibile previdenziale con aumento dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Il contributo si applica in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato destinatari dell’indennità di discontinuità.

Per tale contributo non trova applicazione il massimale di legge.

NOTA BENE: L’aliquota ordinaria del contributo addizionale NASpI è pari all’1,40%, aumentata dello 0,5% per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

Infine, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Al riguardo, leggi Autonomi dello spettacolo alla cassa per la contribuzione ALAS

Con la stessa decorrenza, il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo è pari all’1,28%.

Indennità di discontinuità: contribuzioni minori dal 1° gennaio 2024

L’INPS, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, fornisce la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori nei seguenti casi.

Rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Prestazione

Aliquota

NASpI

1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)

0,30%

NASpI (contr. addizionale)

1,10%

Discontinuità

1%

Ex CUAF

0,68%

Maternità

0,46%

Malattia

2,22%

Fondo di garanzia TFR

0,20%

FIS

(fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

 

Rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità

Prestazione

Aliquota

NASpI

1,31%

NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)

0,30%

Discontinuità

1%

Ex CUAF

0,68%

Maternità

0,46%

Malattia

2,22%

Fondo di garanzia TFR

0,20%

FIS

(fino a 5 dip) 0,50%

(oltre i 5 dip) 0,80%

 

Rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

Prestazione

Aliquota

Discontinuità

1%

Maternità

0%

Malattia

1,28%

Lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Prestazione

Aliquota

Discontinuità

1%

Maternità

0,46%

Flusso Uniemens

A conclusione, l’INPS fornisce, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, istruzioni in ordine alle modalità di esposizione nel flusso Uniemens del contributo IDIS (indennità di discontinuità) a partire dal periodo di competenza di gennaio 2024 nonché del contributo di solidarietà.

 

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