Il 14 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 2 relativa alle imposte di registro, catastale e di bollo, in seguito alla Riforma Fiscale che ha introdotto numerose innovazioni e semplificazioni.
Il documento analizza i Decreti Legislativi n. 139 e 87 del 2024, che hanno l’obiettivo di:
Vengono inoltre esaminate le modifiche al regime sanzionatorio per le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo.
Fine della liquidazione d’ufficio e introduzione dell’autoliquidazione
Di conseguenza, se l’autoliquidazione risulta errata, l’ufficio invierà al contribuente un avviso di liquidazione per l’importo aggiuntivo dovuto, applicando una sanzione del 25% su tale somma, da corrispondere entro 60 giorni.
Altra novità rilevante riguarda la cessione di azienda. Se vengono applicate aliquote differenziate, le passività devono essere ripartite proporzionalmente tra le attività trasferite, siano esse beni mobili o immobili, considerando esclusivamente il loro valore. Tale suddivisione avviene indipendentemente dall’eventuale legame delle passività con specifici elementi dell’attivo aziendale.
In particolare, viene disposto che la determinazione dell’imposta di registro, invece di essere effettuata dall’Ufficio, come previsto in precedenza, spetti direttamente al soggetto obbligato al pagamento. Fanno eccezione gli atti giudiziari disciplinati dall’articolo 37 del TUR e gli atti per cui è prevista la registrazione a debito, come indicato nell’articolo 59 e seguenti del TUR.
Nel contesto della cessione d’azienda, la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 approfondisce anche i criteri per determinare la base imponibile su cui calcolare l’imposta.
A tal proposito, viene innanzitutto chiarito che il valore di riferimento deve essere il valore di mercato complessivo dei beni che costituiscono l’azienda, includendo l’avviamento ma escludendo unità da diporto e veicoli registrati al PRA.
Per quanto riguarda le passività da sottrarre, devono essere prese in considerazione solo quelle strettamente legate all’azienda, purché risultino dalle scritture contabili obbligatorie o da documenti con data certa, conforme a quanto previsto dal codice civile. Sono invece escluse le passività che il cedente si è espressamente impegnato a saldare, nonché quelle relative ai beni esclusi dalla base imponibile.
Inoltre, viene inserita la disciplina circa le modalità con cui gli Uffici verificano la correttezza dell’autoliquidazione dell’imposta effettuata autonomamente dal contribuente, in linea con il nuovo sistema.
Nello specifico, gli Uffici verificano la correttezza della liquidazione delle imposte e delle tasse effettuata dal contribuente, nonché dei relativi pagamenti, basandosi sugli elementi ricavabili dall’atto, anche attraverso l’utilizzo di procedure automatizzate.
Questo importo comprenderà:
Se il pagamento avviene entro 60 giorni, la sanzione viene ridotta a un terzo dell’importo previsto.
Esclusioni dalla procedura di controllo
Non sono soggetti a questa procedura gli atti rientranti nell’articolo 3-ter del Dlgs 463/1997, ovvero quelli presentati in via telematica tramite il modello unico informatico e autoliquidati.
Una nuova disposizione stabilisce che, ai fini del calcolo della massa comune e delle quote ereditarie, si considerino anche i beni donati in vita dal defunto ai soggetti obbligati alla collazione (articoli 737 e seguenti del Codice Civile).
Tuttavia, tali beni non saranno soggetti all’imposta di registro in sede di divisione.
La norma chiarisce che la collazione serve solo a determinare il valore complessivo dell’eredità e la ripartizione delle quote, senza impatto fiscale diretto. L’imposta di registro si applicherà esclusivamente ai beni effettivamente inclusi nella successione.
La circolare 2/E/2025 approfondisce anche le modalità di riscossione dell’imposta di registro applicabile ai provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, l’esecuzione di prestazioni o la consegna di beni di qualsiasi tipo, inclusi i decreti ingiuntivi.
A questo proposito, il nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del TUR introduce un’eccezione al principio generale della responsabilità solidale paritaria tra i debitori, stabilito dal comma 1 dello stesso articolo. In base a questa modifica, l’Amministrazione finanziaria deve innanzitutto procedere alla riscossione nei confronti del debitore principale (ossia la parte condannata al pagamento delle spese o il debitore ingiunto). Solo se tale tentativo risulta inefficace, il Fisco può rivalersi sugli altri soggetti coobbligati.
Fino a quando non si accerta l’infruttuosità dell’azione esecutiva nei confronti del debitore principale, i termini di decadenza previsti dall’articolo 76 del TUR per la richiesta dell’imposta nei confronti degli obbligati in via sussidiaria rimangono sospesi.
Il documento di prassi fornisce un chiarimento significativo riguardo a un caso specifico: quando un provvedimento giudiziario che impone il pagamento di somme, prestazioni o la consegna di beni dispone la compensazione totale o parziale delle spese processuali.
In questa situazione, resta valido il principio generale per cui tutte le parti coinvolte nel giudizio sono obbligate in solido al pagamento dell’imposta, condividendo la responsabilità in modo paritario.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo, la principale innovazione riguarda la semplificazione delle modalità di pagamento dell’imposta e prevede due novità principali:
Modifica delle dichiarazioni dell’imposta di bollo
ATTENZIONE: La dichiarazione dell’imposta di bollo può essere modificata per correggere errori o omissioni, inclusi quelli che hanno comportato l’indicazione di un imponibile, un debito d’imposta o un credito errato, sia in eccesso che in difetto. Tali correzioni possono essere effettuate tramite una dichiarazione successiva.
A tal proposito, si ritiene che questa possibilità si applichi anche alle dichiarazioni già presentate, purché, alla data del 1° gennaio 2025, non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento. Tuttavia, l’attività di verifica da parte degli uffici dovrà avvenire entro i termini di decadenza, calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, e limitarsi esclusivamente agli elementi oggetto di rettifica.
Analogamente questo può avvenire anche in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.
Per quanto riguarda le tasse sui servizi ipotecari e catastali, è stata ampliata l’esenzione dal pagamento, già prevista per le operazioni svolte nell’interesse dello Stato, estendendola anche a quelle effettuate per conto delle altre pubbliche amministrazioni.
Inoltre, la "Tabella delle tasse ipotecarie" è stata sostituita da un’unica "Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali", che ora include anche i tributi speciali catastali.
Il Legislatore è intervenuto sulla disciplina dell’accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali, con l’obiettivo di semplificare e facilitare la consultazione attraverso tre principali modifiche:
In precedenza, era stabilito che l’accesso ai servizi telematici ipotecari e catastali fosse possibile attraverso due modalità:
Con la modifica introdotta dal Dlgs 139/20247, la maggiorazione delle tasse ipotecarie per le consultazioni dirette non si applica più. Inoltre, come già chiarito in precedenza, le consultazioni telematiche catastali sono ora gratuite.
La nuova normativa introduce una semplificazione nelle procedure di aggiornamento delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone fisiche titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione.
In particolare, non sarà più necessario che i soggetti ai quali il diritto si ricongiunge presentino una richiesta di voltura. L’Agenzia delle Entrate provvederà automaticamente all’aggiornamento, senza applicazione di tributi o oneri, basandosi sulle comunicazioni trasmesse all’Anagrafe Tributaria.
Questa procedura d’ufficio si applica sia ai diritti già estinti ma non ancora aggiornati, sia a quelli che si estingueranno a partire dal 1° gennaio 2025 a seguito del decesso del titolare.
Il decreto legislativo n. 87/2024 ha introdotto una revisione delle sanzioni amministrative relative ai tributi trattati nella circolare in esame.
Le nuove disposizioni sanzionatorie entreranno in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
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