Invio dati alla precompilata in scadenza: spese detraibili e sanzioni

Pubblicato il 11 marzo 2025

Entro lunedì 17 marzo 2025, tutti i soggetti tenuti a inviare i dati alla dichiarazione precompilata devono adempiere a questo obbligo, fatta eccezione per le spese sanitarie.

NOTA BENE: Tale scadenza, infatti, non riguarda gli operatori sanitari, i quali inviano i dati relativi alle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria su base semestrale. Tuttavia, riguarda tutti gli altri soggetti obbligati a fornire i dati per la compilazione della dichiarazione precompilata.

Quest’anno, una novità importante riguarda il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che inizierà a comunicare le somme erogate nel 2024 per lo scambio sul posto di energia da fonti rinnovabili a persone fisiche. Questo obbligo riguarda coloro che hanno impianti fino a 20 kW.

Spese detraibili e deducibili dall'Irpef

Oltre alle novità legate ai dati del GSE, è importante ricordare che numerose spese possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi, riducendo così l'importo su cui calcolare l'IRPEF. Ecco alcuni esempi di spese detraibili:

NOTA BENE: Queste detrazioni sono fondamentali per ridurre l’imposta dovuta e per ottimizzare la dichiarazione dei redditi. È quindi essenziale raccogliere tutta la documentazione necessaria e inviarla correttamente entro la scadenza del 17 marzo 2025, al fine di usufruire di tutti i benefici fiscali previsti.

Sanzioni e possibilità di correzioni

Le omissioni o i ritardi nell'invio dei dati sono soggetti a sanzioni significative. In caso di invio tardivo, viene applicata una multa di 100 euro per ogni documento omesso o trasmesso oltre la scadenza, con un massimale di 50.000 euro (oltre 500 documenti, la sanzione non cresce ulteriormente). Tuttavia, se i dati vengono inviati entro 60 giorni dalla scadenza, cioè entro il 16 maggio 2025, la multa è ridotta a un terzo, ovvero 33,33 euro per documento, con un limite di 20.000 euro.

Questa riduzione non si applica, invece, se il ritardo non è giustificato da una causa grave o se le normative sanzionatorie prevedono già altre forme di riduzione. Per esempio, non è prevista la possibilità di applicare la riduzione aggiuntiva prevista dalla normativa sul ravvedimento operoso (articolo 7, comma 4-bis del DLgs 472/1997), che sarebbe applicabile solo in casi particolari.

Correzione dei dati e ravvedimento operoso

Non ci saranno sanzioni se i dati trasmessi vengono corretti entro cinque giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se il ritardo è superiore, è comunque possibile correggere i dati con il ravvedimento operoso, pagando una sanzione ridotta.

A partire dal 61° giorno dopo la scadenza, la sanzione per ritardi sarà calcolata in modo differente: entro 90 giorni la riduzione applicata sarà a un nono dell’importo base, mentre oltre tale periodo la riduzione sarà a un ottavo per ritardi fino a un anno, e a un settimo oltre l’anno. Dunque, nel caso specifico, se il ravvedimento avviene entro il 16 maggio 2025, si applicherà la riduzione a un nono, ma sull’importo già ridotto a 33,33 euro. Oltre questa data, le sanzioni aumentano progressivamente.

In sintesi, è fondamentale rispettare la scadenza del 17 marzo 2025 per evitare sanzioni elevate e garantire la corretta trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata.

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