Indennità di malattia per liberi professionisti, riparte l’esame del Ddl

Pubblicato il 16 novembre 2020

Prosegue l’esame parlamentare del disegno di legge (A.S. 1474) “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”, attualmente in Commissione Giustizia al Senato.

Anzi, proprio la corsa della pandemia da Covid-19 potrebbe dare, ora, slancio alla proposta di legge, che ha come obiettivo quello della valorizzazione del lavoro autonomo professionale.

La proposta, infatti, è ripartita l’11 novembre scorso con il deposito degli emendamenti e molto probabilmente, a breve, si discuterà di un’ eventuale corsia preferenziale, che potrebbe assumere la veste della sede deliberante senza esame in Aula per il primo sì del Senato.

Con la nuova legge si vuole colmare un vuoto normativo che interessa una platea potenziale di 1 milione 563 mila iscritti agli Ordini professionali che svolgono la propria attività in forma autonoma e rispetto ai quali non esiste attualmente una tutela per i rischi professionali in cui possono incorrere a seguito di infortuni o malattie.

Per libero professionista si deve intendere: “la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali”.

La legge attuale prevede che un qualsiasi lavoratore autonomo, tra commericalisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc., sia comunque tenuto ad espletare i suoi incarichi nei tempi previsti, anche in caso di malattia o infrotunio.

In caso contrario, l’inerzia arrecherebbe un danno ai propri clienti, i quali sono chiamati a rispondere del mancato adempimento, con la possibilità poi di rivalersi sul professionsita “ritardatario”, per il risarcimento del danno.

Diritto di malattia ai lavoratori autonomi, le tutele della nuova legge

Con la nuova legge si vuole, invece, riconoscre ai lavoratori autonomi il diritto di ammalarsi, sospendendo i termini "per gli adempimenti in favore della pubblica amministrazione" per 45 giorni dalla fine di una serie di eventi: ricovero in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, cure domiciliari, sostitutive del ricovero, che comportano un’inabilità temporanea.

Tra gli eventi tutelati, anche i parti prematuri o gli aborti per le professioniste donne, a condizione che il tutto sia documentato con certificato medico e con l’invio agli Ordini del mandato professionale.

In tal modo, non scatterebbero sanzioni né per il professionista né per il cliente, che risulterebbero entrambi esonerati da ogni responsabilità; in caso di mancato pagamento di imposte e tasse scatterebbero solo gli interessi legali.

In caso di decesso del professionsita verrebbe, invece, riconosicuto un periodo di tutela maggiore di sei mesi.

Attenzione, però: per le false dichiarazioni, scatterebbero sanzioni fino a 7.750 euro e l’arresto fino a due anni.

Tra gli emendamnti depositati anche quello che estende le tutele anche ai “non ordinistici” (tutti i professionisti indicati dalla Legge n. 4/2013) compresi anche i professionisti in forma associata (fino a tre soci).

Altro correttivo, invece, vuole inserire la quarantena e l’isolamento domiciliare da Covid 19 tra i casi in cui scatta la sospensione, anche se secondo quanto affermato dalla relatrice D’Angelo “si tratta di ipotesi di fatto già ricomprese nei casi citati nel Ddl”.

Tutele anche agli avvocati

Anche gli avvocati risultano compresi nella platea dei beneficiari delle nuove tutele, ma non per sospendere i termini processuali, non potendosi ovviamente interferire con l’ordinamento giudiziario.

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