Con la pubblicazione della circolare n. 68 del 21 luglio 2023 si è completato il quadro regolatorio degli incentivi all’assunzione per l’anno 2023.
La circolare in questione ha infatti definito i criteri applicativi dell’Incentivo NEET introdotto dal decreto Lavoro, con operatività limitata al secondo semestre 2023, sollevando molti dubbi tra interpreti e operatori del settore.
A far discutere è l'asserita cumulabilità dell’incentivo in parola con l’esonero sulla quota dei contributi IVS a vantaggio del lavoratore con conseguente riduzione (del 40%) del beneficio spettante al datore di lavoro che passa dalla misura piene del 60% alla misura ridotta, in quanto in cumulo, del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Non è sicuramente questa la sede più opportuna per valutare la ratio della tesi interpretativa dell’INPS, qui invece vogliamo fare un passo avanti, guardando a come massimizzare il risparmio, economico e contributivo.
Prima di addentrarci nell'analisi, è opportuno segnalare, secondo quanto indicato dall’INPS nella citata circolare n. 68 del 2023 (indicazioni non seguite da alcuna comunicazione ufficiale di rilascio da parte dello stesso Istituto), che dal 31 luglio 2023 i datori di lavoro possono presentare domanda preliminare di ammissione all’incentivo tramite esclusivamente il modulo di istanza on line “NEET23” all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale INPS.
Il modulo dovrà essere compilato con l’inserimento dei dati indicati nel par. 9 della circolare INPS n. 68 del 2023
Con il modulo il datore di lavoro prenota l’importo massimo dell’incentivo spettante, proporzionato alla retribuzione indicata per il lavoratore assunto.
È prevista una corsia preferenziale per le domande inviate nei primi 15 giorni e per i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato prima del 31 luglio 2023 (data di rilascio del modulo di istanza on line “NEET23”).
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il datore di lavoro privato, imprenditore e no, può contare su due incentivi:
NOTA BENE: L’esonero (al 100%) e lo sgravio contributivo (al 50%) spettano solo per giovani alla prima assunzione a tempo indeterminato, assunti con qualifica di operai, impiegati o quadri e si applicano sulla contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.
A differenza degli incentivi di natura contributiva prima citati, l’incentivo NEET (articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023) è un incentivo di tipo economico in quanto la sua misura (pari al 60% o al 20% se in cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi) è calcolata sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali spettante per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L’incentivo in parola va fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’eventuale ulteriore credito contributivo spettante al datore di lavoro per il rapporto incentivato può essere portato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
I lavoratori, alla data dell’assunzione non devono aver compiuto 30 anni di età, non devono lavorare e non devono risultare inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») e devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (o Patto di servizio GOL, se già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo).
I giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni devono, in aggiunta possedere uno dei seguenti requisiti:
L’Incentivo spetta per una durata massima di 12 mesi sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE: Non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
Per espressa previsione di legge (articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023) l’incentivo NEET è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile under 36 e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
L’esonero giovanile under 36 fatta salva la prevista possibilità di essere cumulato con l’incentivo NEET, non è invece cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Sia l’incentivo NEET sia l’esonero giovanile under 36 sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
È il caso dell’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 281, legge di Bilancio 2023, aumentato di 4 punti percentuali per effetto delle modifiche del decreto lavoro (articolo 39, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
Più nel dettaglio, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il descritto esonero contributivo è riconosciuto:
Si fornisce di seguito il quadro sinottico delle opzioni attivabili dal datore di lavoro che vuole assumere giovani nel secondo semestre 2023 massimizzando il risparmio, economico e contributivo, con una nota preliminare.
L’esonero IVS non è una misura strutturale. La sua scadenza è infatti prevista a fine 2023. A oggi non è dato conoscerne il futuro anche se si profila all’orizzonte una sua stabilizzazione. Pertanto, stante la situazione attuale, dal 1° gennaio 2024, venendo meno l’esonero dei contributi IVS a carico del lavoratore, i datori di lavoro potrebbero fruire dell’Incentivo NEET in misura piena (60% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali).
|
Retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
Esonero IVS lavoratore per il 2023 |
Incentivo NEET (per una durata massima di 12 mesi) |
Esonero giovanile under (per 36 mesi o 48 mesi) |
Assunzione stabile giovane under 30 NEET |
Fino a 2.692 euro |
SI |
20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (fino al 31 dicembre 2023 e 60% dal 1° gennaio 2024 salvo proroga della misura) |
100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL |
Assunzione stabile giovane under 30 NEET |
Superiore a 2.692 euro |
NO |
60% retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali |
100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL |
Trasformazione a tempo indeterminato giovane under 30 NEET |
Fino a 2.692 euro |
SI |
NO |
100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL |
Trasformazione a tempo indeterminato giovane under 30 NEET |
Superiore a 2.692 euro |
NO |
NO |
100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL |
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