Con la circolare n. 112 del 21 luglio 2021, l’INPS ha individuato le nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla L. n. 377/1958 (c.d. Fondo esattoriale).
Sul punto, l’INPS ricorda che il Fondo in questione eroga in favore dei propri iscritti le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità e indiretta (per i loro superstiti), nonché il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’Ago. In merito alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1998, la liquidazione del trattamento è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel FPLD. In particolare, è richiesta la maturazione di almeno 15 anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.
L’art. 1, co. 9-bis, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni in L. n. 225/2016, dispone che:
In attuazione di tale norma, è stato emanato il Decreto (MLPS) n. 55 dell’8 maggio 2018, che ha previsto un nuovo sistema di calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo, nonché la valorizzazione della contribuzione versata al Fondo per la liquidazione di un trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO.
Il Fondo si applica al personale che riveste le qualifiche o appartiene alle categorie indicate negli artt. 8 e 9 della L. n. 377/1958, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Sono compresi tra gli iscritti coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni a orario normale.
Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.
Il Fondo, in presenza dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, eroga in favore dei propri iscritti:
La finalità del D.M. n. 55 del 2018 è quella di stabilire una nuova modalità di determinazione dell’importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo.
Infatti, l’art. 2, co. 1, dello stesso D.M., nell’introdurre un nuovo sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo diverso da quello disciplinato dalla L. n. 377/1958, prevede che “tutti i contributi versati […] costituiscono il montante individuale […] da trasformare in pensione aggiuntiva”. In particolare, detto articolo dispone che ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in “pensione aggiuntiva” al trattamento previsto dall'AGO.
Dunque, l’importo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo è determinato dalla somma:
Resta ferma la facoltà di chiedere i rimborsi della contribuzione integrativa versata al Fondo secondo la disciplina di quest’ultimo.
In particolare, il rimborso può essere richiesto dagli iscritti al Fondo che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia a carico del predetto Fondo (15 anni di contribuzione). Tale facoltà non può essere esercitata prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.
Pertanto, per ottenere il rimborso della contribuzione la relativa domanda deve essere presentata entro il quarto anno precedente il compimento dell’età pensionabile determinata tenendo conto degli adeguamenti alla speranza di vita.
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