Nell’ambito della riforma fiscale è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 – Decreto Adempimenti - contenente prime semplificazioni delle norme in materia di adempimenti tributari. Al suo interno è stata trattata anche l’armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento.
A specificare le disposizioni che compongono il decreto legislativo n. 1/2024 è intervenuta la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024 con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative su:
Nell’elaborato che segue analizziamo i singoli comparti della circolare 8/E/2024.
Notevoli le novità in tema di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo.
Infatti, dal 2024 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, in modo analitico, le informazioni che possiede e che riguardano i contribuenti, i quali possono confermarle o modificarle seguendo un percorso guidato.
NOTA BENE: Tali informazioni possono essere apprese dall’apposito applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Alla fine della procedura i dati saranno riportati in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, permettendo così la facilitazione:
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate illustrerà le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione.
Il Decreto Adempimenti – decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 – ha ampliato l’ambito soggettivo della dichiarazione precompilata semplificata 730.
Infatti, dal 2024 anche i soggetti non titolari di partita Iva con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come i redditi di capitale, possono avvalersi del modello 730 semplificato.
In conseguenza di ciò, nel modello 730/2024 è presente il quadro per il monitoraggio fiscale delle attività e degli investimenti detenuti all’estero e per la liquidazione delle relative patrimoniali (Ivie e Ivafe).
Altro passaggio importante della riforma fiscale riguarda la possibilità, per i soggetti che presentano il modello 730 ed abbiano un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di utilizzare le medesime opportunità consentite ai contribuenti privi di un sostituto d’imposta che procede con il conguaglio, ossia:
ovvero
Le facilitazioni introdotte hanno riguardato anche i modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap che sono più snelli a causa della progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni.
Nello specifico, è rilevante trattare del quadro RU.
Nel modello “REDDITI” da presentare nell’anno 2024, non è più necessario indicare nella sezione I dei quadri RU, i crediti d’imposta non automatici – ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto – fruibili in compensazione orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
NOTA BENE: Per i crediti il cui l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali permane, viene sostenuto che il mancato riporto delle informazioni relative a detti crediti non comporta la decadenza dal beneficio, purché i crediti d’imposta siano spettanti.
Alleggerimento degli adempimenti dichiarativi anche per i sostituti d’imposta.
Dall’anno d’imposta 2024, i sostituti d’imposta che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile, sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica (CU).
Parliamo:
ATTENZIONE: Deve essere inviata la CU riferita ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024.
Inoltre, dal 2025 e in via sperimentale, i sostituti che operano ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo possono non utilizzare il modello 770 comunicando con modalità diverse:
Su tale punto sarà necessario riprendere il discorso nel momento in cui verrà emanato l’apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, attuativo della disposizione.
La circolare agenziale n. 8/2024 interviene a chiarire l’articolo 11 del decreto Adempimenti riguardante i termini ordinari di presentazione del modello “REDDITI”, dell’Irap e della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
A norma va letta con l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Sintetizzando, per il periodo d’imposta 2023 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi modello “REDDITI” e IRAP sono i seguenti:
Per il periodo d’imposta 2024 (da presentare nel 2025) le scadenze sono riviste come segue:
La circolare riporta un’utile tabella riepilogativa delle scadenze legate alle dichiarazioni.
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